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Il DL 146/2021, che dovrà essere convertito in legge entro il 21.12.2021, ha subìto ulteriori modifiche per quanto riguarda il differimento dei termini di pagamento delle cartelle e l’ampliamento dell’accertamento esecutivo.
Prima delle ultime modifiche, le cartelle notificate nell’ultimo quadrimestre 2021 (01/09/2021-31/12/2021) potevano essere pagate entro 150 giorni.
Con il recente emendamento, i giorni per poter pagare le cartelle notificate sempre negli ultimi mesi sono stati aumentati a 180.
Oltre alle cartelle, beneficiano del maggior termine anche gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito notificati da parte dell’INPS.
È bene ricordare che il differimento ha effetti solamente riguardo al termine di pagamento.
Nulla invece è cambiato per quanto riguarda il termine di impugnazione che resta fissato in 60 giorni dalla data di notifica.
I nuovi termini di impugnazione e pagamento
Nella tabella seguente vengono riportati alcuni esempi:
Tipologia atto |
Data notifica |
Termine pagamento |
Termine impugnazione |
Cartella di pagamento |
29/11/2021 |
28/05/2022 |
28/01/2022 |
Cartella di pagamento |
07/01/2022 |
08/03/2022 |
08/03/2022 |
Accertamento esecutivo |
23/12/2021 |
21/06/2022 |
21/02/2022 |
Accertamento esecutivo |
14/01/2022 |
15/03/2022 |
15/03/2022 |
Come già anticipato, occorre porre particolare attenzione ai termini di impugnazione, considerando che il legislatore non è intervenuto in tale ambito.
Occorre quindi valutare se fare opposizione entro i 60 giorni oppure pagare entro la scadenza dei 180 giorni concessi.
Le considerazioni fatte valgono esclusivamente per gli atti notificati dal 01/09/2021 al 31/12/2021; questo significa che per gli atti notificati dal 01.01.2022 ripartiranno a decorrere i consueti 60 giorni sia per l’impugnazione sia per la definizione.
Accertamento con adesione e mediazione fiscale
In ogni caso, il contribuente ha sempre la possibilità di presentare, in caso di notifica di un atto di accertamento, un’istanza di accertamento con adesione per sospendere i termini di impugnazioni per 90 giorni.
Ovviamente, tale possibilità è valida solo se l’atto non è stato preceduto da un invito a comparire ai sensi dell'art- 5-ter D.lgs. 218/97.
In caso contrario, il contribuente deve impugnare l’atto entro 60 giorni dalla data di notifica.
Per quanto riguarda invece gli atti con un valore della lite inferiore ai 50.000 euro, è possibile intraprendere la via del reclamo (art. 17-bis D.lgs. 546/92) e le imposte provvisorie devono essere versate al momento della costituzione in giudizio dopo che il reclamo o la mediazione proposta dall’ufficio non sono andate a buon fine.
Cosa cambia per le rateazioni?
Per concludere si propone una breve considerazione in merito alle rateazioni.
Se l’istanza di rateazione viene presentata entro il 31.12.2021, si decade dopo il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, in luogo delle consuete 5 rate e si rientra nella situazione di temporanea difficoltà fino all’importo di 100.000 euro, dilazionabile in 72 rate.
Per le nuove istanze presentate a partire dal 01.01.2022, si ritorna alle regole consuete.
Si decade dopo il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive ed è possibile dilazionare il debito in 72 rate fino all’importo di 60.000 euro (situazione di temporanea difficoltà), oltre i quali invece è necessario effettuare il pagamento in 120 rate.
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A cura di Alberto De Stefani
Venerdì 10 dicembre 2021
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico:
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