Rateazioni cartelle: le possibilità di recupero per i ritardatari e le nuove decadenze

di Mario Agostinelli

Pubblicato il 19 ottobre 2021

Il decreto approvato dal Governo venerdì 15 ottobre prevede alcune possibilità di recupero per i contribuenti in ritardo con le rateazioni delle cartelle esattoriali: il presupposto di decadenza dai piani di rateazione opera con l’omesso pagamento di 18 rate, ma solo con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e vi sarà tempo fino a fine ottobre per regolarizzare la propria posizione

rateazioni cartelleIl decreto legge presentato dal Governo venerdì 15 ottobre scorso recamente misure urgenti di natura fiscale (leggi il riassunto nel Diario di ieri) interviene ulteriormente sulle regole dei piani di rateazione delle cartelle già concessi dall’Agenzia delle Riscossione.

Ricordiamo che il presupposto di decadenza dai piani di rateazione della cartelle opera con l’omesso pagamento di 18 rate, ma solo con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020.

Col nuovo decreto ci sarà tempo fino al prossimo 2 novembre (il decreto indica la data di Domenica 31 ottobre) per effettuare il pagamento di un numero di rate che consenta la rimozione della causa di decadenza.

Vediamo nel dettaglio i vantaggi per i contribuenti debitori per le rateazioni di cartelle e posizioni già in essere.

Rateazioni cartelle pendenti alla data dell'8 marzo 2020

Le previgetni disposizioni

L’articolo 68 dl 18/2020 prevede, anche per l’effetto della successione di decreti di proroga, la sospensione del pagamento delle rate scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Il pagamento delle 18 rate sospese (quelle da marzo 20 ad agosto 2021) doveva essere effettuato entro il termine del 30 settembre 2021.

Tuttavia, il comma 2 ter del medesimo art. 68 del DL 18/2020, ha stabilito che, la causa di decadenza dai piani di rateazione (in essere alla data dell’8 marzo 2020 o concessi mediante istanze presentate entro il 31 dicembre 2020, temine esteso al 31 dicembre 2021 per l’effetto del decreto Ristori), si verifica con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.

In conclusione, il debitore entro la data del 30 settembre 2021 doveva assicurare il pagamento di un numero di rate del piano che comportasse, al più, il mancato pagamento di non oltre 9 rate (computando, evidentemente anche quella in scadenza nel mese di settembre).

La riammissione ai piani di rateazione cartelle entro il 31 ottobre 2021

Il decreto in corso di pubblicazione prevede (nel suo testo provvisorio) che i piani di dilazione, in essere alla data dell’8 marzo 2020, non sono soggetti a decadenza nel caso di omesso pagamento di 18 rate, con la possibilità di rimuovere l’eventuale causa decadenza già verificata, alla data di entrate in vigore del decreto, entro il 31 ottobre 2021.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 3 della bozza del decreto di venerdì, prevede che, con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, l’omesso pagamento delle rate che determina la decadenza dalla rateazione deve interessare un numero di 18 rate (in luogo del previgente numero di 9 rate).

Inoltre, il secondo comma del medesimo articolo, stabilisce che, il debitore che, alla data di entrata in vigore del decreto collegato, è decaduto dalla rateazione per omesso pagamento di un numero di rate pari a 9, è riammesso “automaticamente” al medesimo piano per il quale la scadenza del pagamento delle rate sospese (dall’ 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di cui sopra (decadenza determinata per omesso pagamento di 18 rate).

ATTENZIONE: La regola delle 18 rate omesse in luogo delle nove quale causa di decadenza e la regola della riammissione interessa unicamente i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020.

Mettendo a terra il combinato disposto delle due disposizioni, si deduce che:

  • A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto , per le rateazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020 la decadenza è determinata per il mancato pagamento di 18 rate del piano;   
  • Se, alla data di entrate in vigore del decreto c, la decadenza dal piano di rateazione risulta già verificata (perché il contribuente non ha effettuato, entro tale data, il pagamento di un numero di rate che configuri l’omesso pagamento di 9 rate del piano), si determina l’automatica riammissione al medesimo piano (e non quindi la concessione di un nuovo piano) mediante il pagamento, entro la data del 31 ottobre 2021, di un numero di rate che consenta di rimuovere il presupposto di decadenza e, quindi, di un numero di rate che comporti, al più, il mancato pagamento di non oltre 17 rate del piano di rateazione, circostanza da verificare tenendo conto delle rate del piano aventi scadenza fino alla data di regolarizzazione in riammissione.

Semplificando, nell’ipotesi di un piano di dilazione per il quale sono state sospese le rate dall’8 marzo 2020 il debitore dovrà effettuare il pagamento, entro la data del 31 ottobre 2021, di almeno 3 rate.

Maggiore respiro per chi ha regolarizzao parzialmente i pagamenti entro la dara del 30 settembre 2021

Anche il debitore che, entro la data del 30 settembre 2021, ha provveduto ad effettuare il pagamento, parziale, delle rate sospese, potrà godere, con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, del nuovo maggiore numero di rate (18 rate) di cui all’omesso pagamento è il presupposto di decadenza.

Un caso pratico di rateazione della cartella

Si supponga che il debitore, in relazione ad un piano in essere all’8 marzo 2020, entro il 30 settembre 2021 ha effettuato il pagamento di tutte le rate scadenti dal mese di marzo al mese di dicembre 2020, escludendo per tale circostanza il presupposto di decadenza per l'omesso pagamento di 10 rate.

Infatti, per l’effetto di tale pagamento risultano non pagate 9 rate del piano.

Ora, tale debitore, potrebbe sfruttare il maggiore numero di rate il cui omesso pagamento è presupposto di decadenza (18 rate) rinviando il versamento di, “al più”, altre 8 rate.

In altri termini e per il caso prospettato, il debitore potrebbe non effettuare (sospendere) il pagamento delle rate scadenti da gennaio 2021 a settembre 2021 fino alla data di scadenza della rata nel mese di giugno 2022, riprendendo i versamenti, a partire dalla rata di gennaio 2021, a decorrere dalla data di scadenza del mese di giugno 2022.

In tal caso, infatti, con il pagamento della rata di gennaio 2021 entro la data di scadenza del mese di giugno 2022, a tale ultima data risultano non pagate 17 rate, quelle aventi scadenza da febbraio 2021 fino a giugno 2022.

Per tale circostanza risulta posto in un migliore equilibrio la posizione dei debitori più diligenti rispetto a quelli meno puntuali nel pagamento.

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A cura di Mario Agostinelli

Martedì 19 Ottobre 2021