Termini di pagamento delle cartelle e condizioni per la rateizzazione: alcune interessanti modifiche

Vediamo le ultime novità in tema di riscossione che intendono venire incontro ai debitori in fase di uscita dalla fase emergenziale post Covid: è caldamente consigliata la presentazione dell’istanza di rateizzazione entro il 31/12/2021 per poter fruire di alcuni benefici

Le ultime novità in tema di riscossione

termini pagamento cartelleIl Decreto-Legge n. 146/21, noto come Collegato alla Legge di Bilancio 2022 ha introdotto interessanti in materia di riscossione.

Quelle di cui ci occupiamo sono due:

  • il temporaneo ampliamento del termine per procedere al pagamento delle cartelle, che passa da 60 a 150 giorni, a condizione che le cartelle siano state notificate dall’ 1/9 e il 31/12/2021;
     
  • l’innalzamento della soglia di debito oltre la quale va dimostrata la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria”, che passa da 60.000 a 100.000 euro, per le istanze di dilazione presentate entro il 31/12/21.

 

Temporaneo ampliamento dei termini per procedere al pagamento delle cartelle

In merito alla prima novità, ad essa vengono correlate le estensioni dei termini per l’istanza di dilazione, il decorso degli interessi di mora (che decorreranno quindi dal 151° giorno) e per le procedure esecutive (che vengono dunque sospese per 150 giorni dalla notifica).

Alla possibile notazione che l’istanza di dilazione può essere presentata anche dopo la scadenza della cartella, ricordiamo che ciò è senz’altro vero, ma è altrettanto vero che l’istanza presentata entro il medesimo termine di scadenza per il pagamento (quindi 150 gg) non prevede l’applicazione di interessi di mora, interessi che invece si applicano – fin da quando la cartella è stata notificata – se l’ìstanza viene presentata oltre il termine di scadenza: agli interessi, in questo secondo caso, si aggiunge anche l’aggio di riscossione in misura intera.

Quello che preme far notare è tuttavia un altro aspetto.

 

Innalzamento della soglia di debito

Se l’allungamento del termine di pagamento è variabile in funzione della data di notifica delle cartelle (i 150 gg decorrono dalla notifica avvenuta tra 1/9 e 31/12), è invece fisso al 31/12 il termine per presentare le istanze di dilazione che permette di fruire della nuova soglia potenziata a €. 100.000.

Esemplificando, se un contribuente riceve in data 15/12 una cartella di pagamento di €. 90.000 (il cui termine di pagamento è quindi di 150 gg dal 15/12), e intende presentare istanza di dilazione, gli converrà farlo entro il 31/12, in modo da evitare di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà.

Diversamente, qualora voglia attendere, e l’istanza verrà presentata nel 2022, sarà tenuto a dimostrare la temporanea situazione di difficoltà.

Di più, in caso di presentazione di istanza entro il 31/12, l’Agente della riscossione deve proporre un piano di dilazione che decorre dal 150° giorno (senza, dunque, che risulti vanificato il maggior termine concesso dei 150gg).

Una diversa indicazione futura dell’Agenzia Entrate porterebbe ad una disparità di trattamento ingiustificata.

Tra l’altro, la presentazione dell’istanza entro il 31/12/21 permette al contribuente di fruire dell’incremento del numero di rate non pagate (18) per evitare la decadenza, in quanto tale misura si applica alle rateazioni in essere all’8/3/2020 o presentate appunto entro il 31/12/2021.

E’ importante sottolineare che non occorre confondere il termine per il pagamento delle cartelle dal termine per il ricorso.

Mentre il primo viene dilatato, nel senso su descritto, così non è per il secondo.

In altre parole, il termine per il ricorso resta di 60 giorni dalla data della notifica, per cui è inammissibile il ricorso proposto dopo i 60 giorni ma entro i 150 giorni.

Ricordiamo infine che il maggior termine di 150 giorni è riferito solo ai pagamenti derivanti da “ruolo”.

Sono dunque esclusi gli accertamenti cc.dd. “esecutivi”, nonché gli avvisi di addebito INPS.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 1 dicembre 2021