Breve guida all’agevolazione contributiva, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 in favore dei datori di lavoro che procedano all’assunzione di donne, e alla gestione del recupero contributivo.
Come noto la legge di Bilancio n. 178-2020 ha introdotto per i datori di lavoro (imprese e professionisti) che assumono donne disoccupate o prive di impiego uno sgravio sui contributi previdenziali e sui premi INAIL nella misura del 100% e nel limite massimo di importo di 6.000 euro/anno per le assunzioni a tempo indeterminato.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato del 28 ottobre 2021, ha ufficializzato l’arrivo dell’autorizzazione della Commissione europea relativamente al beneficio in questione, che ha valutato la misura come necessaria, adeguata e proporzionata nonché conforme alla normativa europea e al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato.
Obiettivo è quello di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post pandemica.
L’INPS ha fornito le istruzioni operative, relative alla fruizione dell’esonero in oggetto, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Nota: l’agevolazione spetta solo in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero per le trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato.
I punti principali in materia di assunzione delle donne a seguito della Legge di Bilancio 2021
Con lo scopo di analizzare al meglio la normativa è di fondamentale importanza approfondire i seguenti aspetti:
1) Legge di bilancio 2021 e sgravio contributivo assunzione donne
Per le assunzioni /trasformazioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 è riconosciuto uno sgravio del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (si tratta dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi INAIL e sono ammesse anche le assunzioni in somministrazione);
Nota: l’autorizzazione concessa dalla Commissione UE riguarda esclusivamente il periodo 2021 mentre per il 2022 occorrerà ottenere un’ulteriore autorizzazione