Acconto IVA: le regole per il calcolo e le modalità di versamento

In questo contributo sintetizziamo le regole di versamento dell’acconto Iva, la cui scadenza è fissata al 27 dicembre 2021.
Sono previsti tre metodi alternativi e il soggetto passivo può scegliere quello a lui più congeniale o conveniente.

I soggetti passivi Iva devono versare un acconto Iva nel mese di dicembre, salvo che non ricadano in una situazione di esonero (es. cessazione dell’attività durante l’anno 2021; adesione al regime degli agricoltori in regime di esonero ai sensi dell’articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972; esercizio di attività di intrattenimento con forfettizzazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972; associazioni e soggetti similare che applicano il regime di cui alla legge 398/1991; soggetti che fruiscono del regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, DL 98/2011 ovvero del regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014; soggetti che hanno effettuato nel 2021 esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva).

 

Le modalità di calcolo dell’acconto IVA

acconto iva 2021calcoloL’acconto IVA, da versarsi entro il 27 dicembre 2021, può essere determinato secondo tre modalità differenti ed alternative:

  1. metodo “storico”;
  2. metodo “previsionale”;
  3. e metodo “effettivo” o “delle operazioni effettuate”.

È, in ogni caso, concessa la facoltà di calcolo dell’acconto IVA applicando il metodo più favorevole o di più semplice adozione.

Per cui se, in base al metodo scelto, non risulta dovuto alcun importo, l’acconto non deve essere versato.

 

1) Metodo storico

E’ quello utilizzato da sempre dall’azienda associata.

Il metodo prevede, per la determinazione dell’acconto IVA, il versamento di un importo pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese (dicembre) o trimestre (ottobre, novembre, dicembre) dell’anno precedente (ossia il 2020) (articolo 6, comma 2, legge 405/1990).

Per il calcolo dell’acconto IVA si può usare la seguente formula (il riferimento è fatto ai righi della dichiarazione annuale 2021 per il 2020, presentata entro il 30/4/2021):

 

(VH17 + VL38 al netto degli eventuali interessi di dilazione – VL36) × 88%

 

I soggetti che acquistano beni e servizi in regime di split payment (es. società quotate) dovranno tener conto anche dell’imposta assolta su tali acquisti (articolo 5, comma 2-bis, Dm 23 gennaio 2015).

 

2) Metodo previsionale

Con questo metodo (articolo 6, comma 2, legge 405/1990) l’acconto viene determinato sulla base della stima di debito che scaturirà con riferimento all’ultimo mese (dicembre) o all’ultimo trimestre (ottobre, novembre, dicembre) dell’anno in corso (2021).

Su detto importo a debito stimato va calcolato l’88% per determinare quanto versare a titolo di acconto entro la scadenza prevista.

 

3) Metodo effettivo

L’acconto viene determinato sulla base delle operazioni effettuate entro il giorno 20 dell’ultimo mese (dicembre) o all’ultimo trimestre (ottobre, novembre, dicembre) dell’anno in corso (2021).

In pratica, va fatta una sorta di liquidazione anticipata, e provvisoria, sulla base delle operazioni effettuate entro il 20 dicembre 2021 (articolo 6, comma 3-bis, legge 405/1990).

In pratica, prendendo ad esempio un soggetto con periodicità mensile della liquidazione si dovrà determinare l’IVA:

  • esigibile (a debito) sulla fatture emesse nel periodo 1/12-20/12/2021;
     
  • esigibile (a debito) sulle fatture da emettere per cessioni e prestazioni effettuate (ossia per beni consegnati e per pagamenti ricevuti fino al 20/12/2021);
     
  • detraibile sulle fatture di acquisto e sulle bollette di importazione registrate fino al 20/12/2021;
     
  • a credito riportata dal periodo precedente (novembre 2021).

La somma algebrica degli elementi sopra indicati va versata a titolo di acconto (si badi bene, l’intero importo così determinato, e non solo nella misura dell’ 88%).

 

Modalità di versamento

Il versamento va effettuato mediante il modello F24 (codici tributo 6013 e 6035, rispettivamente per i soggetti con periodicità della liquidazione mensile e trimestrale), senza possibilità di fruire della rateizzazione del debito (articolo 20, comma 1, Dlgs 241/1997).

Non si esegue il versamento se l’importo è inferiore a 103.29 euro (articolo 6, comma 4, legge 405/1990).

 

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A cura di Claudio Sabbatini

Venerdì 17 dicembre 2021

 

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acconto iva 2021A cura di: Giancarlo Modolo, Annamaria Bettagno, Luca Bianchi
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Pubblicazione: Novembre 2021

Entro lunedì 27 dicembre 2021 (come tutti gli anni), i soggetti interessati – ditte individuali, società di persone, società di capitali, lavoratori autonomi – devono procedere a eseguire il versamento anticipato a titolo di acconto dell’IVA per l’anno o periodo d’imposta in corso.

La determinazione dell’entità da corrispondere, anche se apparentemente semplice, si configura come un’operazione particolarmente delicata, in quanto i metodi che possono essere utilizzati sono individuati con i termini storico, previsionale e analitico o dato effettivo; eventuali errori nel calcolo dell’acconto.

E’ noto, inoltre, che i contribuenti gradiscono ridurre l’importo dell’acconto versato…

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