Le sanzioni in capo agli intermediari per il tardivo invio delle dichiarazioni

Si conferma l’indirizzo giurisprudenziale che prevede l’applicazione del cumulo giuridico previsto per le sanzioni tributarie per gli intermediari in caso di tardivo invio delle dichiarazioni.

Quando le dichiarazioni venivano presentate in forma cartacea, l’ipotesi di dimenticarne qualcuna esisteva certamente, ma era abbastanza ridotta.

Quasi impossibile, invece, dimenticarne decine.

Con l’avvento della dichiarazione telematica, se da un lato è verissimo che sono stati tantissimi i benefici, è altrettanto vero che, poiché la dichiarazione cartacea è diventata un “semplice” file, la probabilità di dimenticarne una (o decine!!) è decisamente alta.

Purtroppo, tali dimenticanze sfuggono anche al termine di novanta giorni, entro il quale come è noto è possibile trasmettere una dichiarazione omessa alla scadenza, regolarizzandola.

 

Intermediari telematici: le sanzioni per tardivo o omesso invio delle dichiarazioni

sanzioni tardivo invio dichiarazioniCiò in quanto le sanzioni per invio tardivo delle dichiarazioni di cui ci occupiamo in questo intervento non è quella prevista in capo al contribuente, bensì quella prevista in capo all’intermediario, che trasmette oltre i termini una dichiarazione (nella quale la data di impegno a trasmettere sia o anteriore a 30 giorni rispetto a quella di effettivo invio, oppure datata prima della scadenza naturale del termine).

Più tecnicamente, stiamo parlando del D.Lgs. n. 241/97, il cui art. 7-bis, rubricato “Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni”, dispone che:

“In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni (omissis) si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni”.

In questo ambito, il caso è quello in cui un intermediario trasmetta tardivamente (nel senso su specificato) più files telematici.

La domanda è: si può applicare anche in questo caso il cumulo giuridico, previsto per le sanzioni tributarie?

 

I casi di applicazione del cumulo giuridico

L’agenzia delle entrate (circolare 52/2007) ha argomentato fino ad arrivare a negare l’applicazione del cumulo giuridico (articolo 12 del D. Lgs. n. 472/97), affermando altresì che, nel caso in cui vengano inviati più files, devono essere applicate tante sanzioni quanti sono i files.

Il panorama giurisprudenziale è invece decisamente consolidato nel senso di ammettere il cumulo giuridico anche in questa fattispecie.

Da ultimo, l’ordinanza n. 34277 del 15/11/2021, ha confermato che trova applicazione il cumulo giuridico nella determinazione della sanzione irrogabile ad un intermediario che ha trasmesso, in files distinti, altrettante dichiarazioni oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista.

Sullo stesso tenore anche la precedente pronuncia n. 1892/2021, che ha tra l’altro confermato che dall’applicazione del principio del favor rei discende la inapplicablità del il cumulo materiale, a favore di quello giuridico ex articolo 12 D.Lgs. 472/1997.

Si ricorda, infine, che l’applicazione del cumulo giuridico spetta solo all’ente accertatore; ciò significa che l’intermediario che si accorga di aver tramesso in ritardo (o non aver proprio inviato) più dichiarazioni, potrà solo ravvedere i singoli tardivi/omessi invii (con un costo decisamente elevato).

Per godere dell’applicazione del cumulo giuridico, dovrà attendere l’accertamento, ed eventualmente impugnarlo se l’importo delle sanzioni dovesse essere determinato in maniera erronea.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 22 novembre 2021