La società che svolge come attività principale “consulenza aziendale”, mentre come attività secondaria l’“elaborazione dati contabili”, di per sé accessoria all’attività di consulenza fiscale, può essere abilitata al servizio Entratel per la trasmissione telematica delle dichiarazioni a patto che l’attività di consulenza fiscale, che il “servizio contabile” reso postula, sia effettivamente svolta con “l’abitualità” prescritta dalla normativa.
L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, per essere autorizzato al rilascio del visto di conformità il professionista deve inviare un’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate che, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, iscrive il richiedente nell’apposito elenco dei professionisti abilitati, riconoscendone l’abilitazione Entratel.
Il quesito: il caso della società che svolge principalmente attività di consulenza e in via secondaria servizi contabili

La società si è avvalsa fino ad oggi di un intermediario per la trasmissione di modelli “dichiarativi e pratiche varie”, ma in futuro vorrebbe mettere a frutto tutte le competenze acquisite provvedendo direttamente alla “spedizione delle dichiarazioni, considerata quindi attività amministrativa”, sempreché non sia necessario apporre il visto di conformità, attività di esclusiva competenza dell’intermediario.
La finalità del quesito posto alle Entrate è quella di sapere se può essere abilitata all’utilizzo dei servizi telematici ENTRATEL, ovvero, in alternativa, se l’abilitazione possa essere chiesta dal suo amministratore unico, al quale eroga un compenso mensile.
I soggetti abilitati a Entratel
L’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, prevede che:
“Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri





