Modello 770/2021 non prorogato: che fare?

La tanto attesa proroga per l’invio dei modelli 770/2021 non si è materializzata: vediamo, pertanto, come è possibile ravvedere sia l’omesso invio che l’invio con dati inesatti.

Salvo improbabili proroghe date a tempo scaduto, quest’anno la data di scadenza per la presentazione del modello 770 2021 è rimasta ferma a ieri 2/11 essendo il 31/10 (data di scadenza) e l’1/11 (primo giorno successivo) giorni festivi.

In tanti operatori del settore avevano fatto affidamento su uno slittamento dei termini, per la verità accennato venerdì scorso 29/10, ma poi rimasto senza seguito, per cui si pone adesso il problema di come comportarsi con i 770 non inviati, oppure inviati con dati inesatti entro il 2/11.

 

Iniziamo l’analisi: il modello 770 2021 non inviato

In questo, c’è la notoria possibilità di ravvederli, ossia di presentarli entro 90 giorni dalla scadenza (ossia entro il 31/1/2022) pagando contestualmente (ossia entro la stessa scadenza) la sanzione di 25 euro.

La sanzione va pagata con F24, indicando il codice tributo 8911, anno di riferimento 2021.

Non è dunque necessario pagare la sanzione e presentare il 770 nello stesso giorno, serve invece che entrambi gli adempimenti (pagamento e dichiarazione) vengano effettuati entro il 31/01/2022 anche se in date differenti.

 

L’altra fattispecie riguarda invece chi ha presentato un modello 770 con dati inesatti

In questo caso, il termine per la regolarizzazione (ossia del ravvedimento) è decisamente più lungo, andando ben oltre i 90 giorni, essendo praticamente temporalmente limitato solo dalla eventualità che per quel 770 vi sia un controllo, fattispecie impossibile almeno per un anno dalla originale scadenza.

La regolarizzazione è del tutto gratuita, se ed in quanto si è fuori dalla fattispecie prevista dall’articolo 2 comma 2 del D.Lgs. n. 471/97.

Tale norma infatti dispone l’applicazione di sanzioni

se l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato”, sanzione – per completezza di esposizione – prevista dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250“.

Ciò significa che nel caso in cui le somme (inizialmente) dichiarate siano superiori (o uguali) a quelle corrette (ossia risultanti dalla integrativa), nessuna sanzione sarà applicabile. Ed è proprio questo il caso che stiamo commentando, e che si presenta nella stragrande maggioranza di casi.

 

Il problema dell’impegno a trasmettere

Ben diverso è l’argomento del cosidetto “impegno a trasmettere“, che potrà causare sanzioni all’intermediario (516 euro, non ravvedibili) in uno di questi due casi:

  • la data di impegno sia successiva al termine ultimo di invio, e l’invio avvenga dopo trenta giorni (ad esempio, data di impegno 3/11 e data invio 10/12);
     
  • la data di impegno sia pari o anteriore al termine ultimo di invio, e l’invio avvenga successivamente, anche prima di trenta giorni (ad esempio, data di impegno 2/11 e data invio 4/11).

Per gli intermediari, questo è spesso causa di errore, per cui si invita a verificare la data di impegno quando si presenta una integrativa.

 

Modello 770 2021 – la nostra guida all’adempimento

 

Approfondisci qui i casi di uso e abuso dell’impegno a trasmettere

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 3 Novembre 2021