Impegno a trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente: usi ed abusi

La casella dedicata all’impegno a trasmettere la dichiarazione redatta dal contribuente o dall’intermediario va compilata con cognizione di causa nella casella “impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

Impegno a trasmettere la dichiarazione: le regole per l’intermediario

impegno a trasmettere dichiarazione contribuenteNell’articolo pubblicato venerdì scorso, dal titolo “La data dell’impegno a trasmettere nei modelli dichiarativi”, si è parlato delle regole che governano l’impegno a trasmettere che ciascun intermediario è obbligato a rilasciare al contribuente che gli si rivolge per presentare la propria dichiarazione.

Abbiamo anche detto che nelle dichiarazioni, siano esse IVA, Redditi, 770 o Irap, esiste un campo, nel frontespizio, dedicato all’Impegno a trasmettere la dichiarazione.

 

Compilazione del campo preposto e possibili errori

Il riquadro, come d’altronde scritto nelle istruzioni, deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica, il quale deve riportare:

  • il proprio codice fiscale;
  • se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
  • la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione;
  • la firma.
Inoltre, nella casella “impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”, deve essere indicato:
  • il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero;
  • il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

Tale differenza ha indotto in errore taluni intermediari, che, nella presunta ottica di sgravarsi di qualsiasi responsabilità in merito al contenuto della dichiarazione, hanno ritenuto di indicare il codice “1” e quindi, nella sostanza, affermare che di fatto la loro opera è stata proprio quella di intermediario nell’invio, senza quindi alcuna valutazione di merito su quanto indicato nella dichiarazione.

E’ tuttavia evidente che questo è possibile solo se nei fatti il ruolo dell’intermediario sia stato tale, e, come è ovvio che sia, tale assunto deve poter essere dimostrabile.

In altre parole, è evidente che il codice 1 può essere indicato solo se è possibile provare, essendo in possesso di una specifica lettera di incarico, che il contribuente ha affidato all’intermediario il compito del mero invio, presentandogli una dichiarazione già compilata e/o il file della dichiarazione stessa.

In mancanza di questa documentazione di prova, sarà del tutto inutile indicare tale codice 1, ma potrà essere indicato esclusivamente il codice 2.

E’ il caso di un contribuente soggetto Iva, che nella lettera di incarico affida al professionista i compiti di tenuta della contabilità, redazione ed invio di tutti i modelli dichiarativi: dinanzi a tale fattispecie è impossibile indicare il codice “1” nella casella in commento.

E’ il caso, dunque, di prestare la dovuta attenzione prima di scegliere il codice “1” o “2”, in quanto sono davvero rari i casi in cui si possa indicare validamente il primo.

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 14 giugno 2021