La data dell’impegno a trasmettere nei modelli dichiarativi

Il tema dell’intermediario che commette un errore nel compilare la data di impegno alla trasmissione della dichiarazione (riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio del modello dichiarativo) è sempre di attualità.

Rilascio dell’impegno a trasmettere la dichiarazione

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Come è noto, il rilascio al contribuente dell’impegno a trasmettere la dichiarazione è obbligatorio, anche se non espressamente richiesto.

La data ivi indicata è fondamentale, in quanto essa è riferita al momento dell’assunzione dell’incarico per la predisposizione o dell’invio della dichiarazione.

In merito alla data da apporre sull’impegno alla trasmissione telematica, esistono delle regole precise, la cui violazione comporta sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Data dell’impegno: regole a cui attenersi e sanzioni

In particolare:

  • le dichiarazioni consegnate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse devono essere trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente.
    Ad esempio e con riferimento all’anno d’imposta 2019, qualora la dichiarazione sia consegnata dal contribuente all’intermediario (o quest’ultimo abbia ricevuto l’incarico di predisporla) il 15 dicembre 2020 (quindi, successivamente al termine per la trasmissione), quest’ultimo dovrà rilasciare – alla stessa data – l’impegno alla trasmissione e dovrà trasmettere la relativa dichiarazione entro i successivi 30 giorni;
     
  • per gli impegni alla trasmissione telematica rilasciati antecedentemente al termine previsto per la presentazione telematica del modello dichiarativo, occorrerà semplicemente trasmettere telematicamente il modello nel termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica, quindi anche oltre i 30 giorni dal conferimento di incarico.
    Ad esempio e con riferimento all’anno d’imposta 2020, qualora la dichiarazione sia consegnata dal contribuente all’intermediario (o quest’ultimo abbia ricevuto l’incarico di predisporla) il 10 giugno 2021, quest’ultimo dovrà rilasciare alla stessa data l’impegno alla trasmissione e dovrà trasmettere la relativa dichiarazione entro il prossimo 30 novembre 2021.
    Qualora si superi tale termine, si configurerà l’infrazione suddetta della tardiva trasmissione telematica.
Ricordiamo che la sanzione edittale è di 516 euro, tranne in caso di presentazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, nel cui caso viene ridotta della metà (258).

Tali sanzioni sono ravvedibili.

In merito alla importanza della data apposta dall’intermediario nel modello dichiarativo, a cui abbiamo accennato all’inizio, vale la pena di segnalare la sentenza della Cassazione, n. 15751/2020, con la quale è stato affermato che essa vale come conferimento dell’incarico fino a prova contraria.

Qualora quindi l’intermediario che ha violato le regole previste in precedenza, e vuole sostenere che la data indicata nel modello sia frutto di errore, è necessario che egli fornisca una vera prova, anche di matrice presuntiva, inerente al conferimento dell’incarico, tale da superare il diverso dato emergente dal frontespizio della dichiarazione.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 11 giugno 2021