Le modalità di attuazione dell’agevolazione finanziaria prevista per le grandi imprese in crisi, in particolare per quanto concerne la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento, sono state recentemente definite tramite Decreto Interministeriale.
L’art. 37 del Decreto-Legge 41 del 2021 (c.d. “Decreto-sostegni – uno”), convertito in Legge n° 69 del 2021, ha istituito il “Fondo per le grandi imprese in difficoltà” destinato a concedere finanziamenti agevolati alle grandi imprese in situazione di temporanea difficoltà finanziaria dovuta alla crisi economica derivata dalla pandemia di Covid 19.
Fondo per le Grandi Imprese in crisi: le imprese che possono accedervi
L’art. 5 del decreto che prevede che il finanziamento del Fondo spetta alle grandi imprese identificate dimensionalmente dalla Raccomandazione CEE 361/2003, che presentano le seguenti ulteriori caratteristiche:
- versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, derivante, in tutto o in parte, dalla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano già in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa proponente opera, dall’art. 2, punto 18, del Regolamento UE 651/2014 (per tutti i settori industriali e dei servizi), dall’art. 2, punto 14, del Regolamento UE 702/2014 (per il settore agricolo) o dall’art. 3, punto 5, del Regolamento UE 1388/2014 (per il settore della pesca ed acquacoltura).
La definizione di “situazione di difficoltà” è sempre la stessa nei tre Regolamenti UE ed è quella riportata nell’articolo precedente;
- presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività, da valutare ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 del decreto; di attuazione che esamineremo nell’articolo successivo;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro del