I delitti di dichiarazione fraudolenta si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, ed è a tale momento che deve essere individuato il soggetto autore del reato, non rispondendo del reato, nemmeno a titolo di tentativo, l’amministratore di una società il quale, dopo aver acquisito e registrato una fattura per operazioni inesistenti, sia cessato dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale.
Non di meno, i comportamenti tenuti dall’ex amministratore della società, ben possono essere valorizzati in termini di concorso con colui che, rivestendo successivamente la carica di amministratore della società, ha poi perfezionato il reato.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di responsabilità in caso di dichiarazione fraudolenta.
Dichiarazione Fraudolenta per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza del Tribunale, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 2 del Dlgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale rappresentante di una società di capitali, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva indicato nelle dichiarazioni dei redditi elementi passivi fittizi, contabilizzando fatture per operazioni inesistenti.
Avverso la sentenza l’imputato proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo che, prima della presentazione delle dichiarazioni, la società era stata sciolta e posta in liquidazione e l’imputato aveva cessato la qualifica di amministratore, essendogli subentrato il liquidatore (figlio dell’imputato).
Sosteneva il ricorrente che il delitto di cui all’art. 2 cit., in quanto reato proprio, era ascrivibile solo al legale rappresentante alla data di presentazione della dichiarazione, a nulla rilevando che le false fatture contestate fossero state contabilizzate in epoca precedente, allorchè l’amministratore della società era soggetto diverso.
Nè poteva configurarsi il concorso dell’extraneus nel delitto, come riteneva la corte territoriale sulla erronea affermazione che l’imputato era stato amministratore negli anni precedenti al