Nessun fringe benefit ai dipendenti se il costo del tampone viene sostenuto dal datore di lavoro

Entro quali limiti i fringe benefits possono essere considerati non tassabili? Se il costo del tampone (obbligatorio per emergenza Covid) è sostenuto dal datore di lavoro, può essere considerato fringe benefit?

Tassazione dei fringe benefits: la franchigia annuale

costo tampone fringe benefitIn base al comma 3, che fa riferimento al valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 516,46.

C’è dunque unafranchigia annuale, al di sotto della quale nessun fringe benefit può essere dichiarato tassabile.

L’altra norma è la lettera f) del comma 2, la quale afferma che è esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità [sociali] di cui al comma 1 dell’articolo 100.

La norma dunque prevede che il datore offra servizi con finalità sociali a categorie di dipendenti o alla loro totalità, senza che su di essi si applichi una tassazione.

Tra le finalità sociali di cui alla lettera f) appena citata rientrano anche le finalità di assistenza sanitaria.

 

Costo del tampone a carico del datore di lavoro e sicurezza sul lavoro

Dall’analisi di queste due norme, e dalla prassi in materia, possiamo ricavare che non concorrono alla formazione del reddito le spese che, a prescindere dalla utilità per il dipendente, sono sostenute nell’interesse esclusivo del datore di lavoro (è il caso, tanto per fare un esempio, delle visite connesse alla sicurezza sul lavoro).

A parere di chi scrive, è indubbio che anche il costo per il tampone è da intendersi sostenuto nell’interesse del datore di lavoro.

A ben vedere tuttavia, non si tratta solo di un parere, ma del disposto della stessa norma DL n. 52/2021 afferma chiaramente che il lavoratore sprovvisto di green pass è considerato assente ingiustificato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

Si ritiene dunque assolutamente legittima l’esenzione da tassazione del benefit costituito dal costo del tampone effettuato per la generalità dei dipendenti di un’azienda.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 19 ottobre 2021