Il Decreto Agosto interviene sul concorso dei fringe benefits alla formazione del reddito di lavoro dipendente raddoppiando la soglia per l’esenzione. La disposizione è però da ritenersi valida per il solo anno 2020.
Fringe benefits: premessa generale
L’ articolo n. 112 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), in vigore dal 15 agosto 2020, stabilisce che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente l’erogazione ai lavoratori di beni e servizi fino ad un ammontare massimo pari ad euro 516,46 (norma valida per il solo periodo 2020 che tiene in considerazione il periodo di “cassa allargata” ovvero le somme elargite dal 01 gennaio 2020 al 12 gennaio 2021).
Nota
In buona sostanza esclusivamente per il periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3 TUIR è elevato da euro 258,23 ad euro 516,46 e l’eventuale superamento della soglia ne determina la tassazione integrale.
I fringe benefits più comuni: analisi generale
Con lo scopo di meglio inquadrare la novità contenuta nel Decreto Agosto urge individuare che cosa si intende per “fringe benefits” e procedere ad analizzare le voci più comuni che si incontrano nella prassi lavorativa quotidiana:
1) cosa si intende per “fringe benefits”: come stabilito dall’articolo 51 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è dato dalla sommatoria di somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Nota
Trattasi di beni e servizi diversi dalle somme in denaro, i quali sono comunemente denominati fringe benefits.
2) vari tipi di fringe benefits: si possono avere le seguenti tipologie di benefits:
a) Fringe benefits esenti: si tratta delle erogazioni di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 2 del TUIR, che sono esclusi integralmente dalla formazione del reddito da lavoro dipendente;
Nota
Non concorrono a formare il reddito l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari.
b) Fringe benefits convenzionali: trattasi di erogazioni di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 4 del TUIR, che vengono determinati con delle modalità specifiche stabilite dalla norma (ad esempio i più gettonati sono: auto aziendali, prestiti ai dipendenti, alloggio in uso al dipendente);
Nota
Per queste tipologie di benefits i calco