La Legge di Bilancio 2022 non ha disposto alcuna novità in materia e pertanto nel corrente anno 2022 l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ritorna al vecchio valore di euro 258,23 (l’eventuale superamento della soglia ne determina la tassazione integrale).
Fringe benefits: il punto in materia
Come noto l'articolo 51 del TUIR dispone che il reddito di lavoro dipendente è dato dalla sommatoria di somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Pertanto, in via generale, rientrano nel concetto di retribuzione anche i fringe benefits ovvero i beni i servizi erogati ai dipendenti diversi dalle somme in denaro (la soglia di esenzione di euro 258.23 valida dal 2022 si applica per i soli benefits erogati in natura essendo esclusi quelli erogati in denaro).
Nota: si rammenta che si possono identificare le seguenti tipologie di benefits ovvero:
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Fringe benefits esenti
Si tratta delle erogazioni di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 2 del TUIR, che sono esclusi integralmente dalla formazione del reddito da lavoro dipendente (non concorrono a formare il reddito l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontaria