Accollo debito altrui, ecco il codice da inserire nell’F24

Dal 12 ottobre chi si accolla il debito altrui verso il Fisco, potrà utilizzare il nuovo codice da inserire in F24. E’ però vietato il pagamento mediante compensazione di crediti.

accollo debito codice f24La possibilità di pagare il debito fiscale di un altro contribuente, prevista dallo Statuto dei diritti dal contribuente, è stata disciplinato dal collegato alla legge di bilancio 2020.

Per il pagamento non possono essere utilizzati in compensazione i crediti dell’accollante e, in caso contrario, il versamento sarà considerato non avvenuto a tutti gli effetti di legge, con applicazione di sanzioni.

Alla disposizione legislativa ha fatto seguito un provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate, con il quale sono state messe a punto le regole per il versamento.

 

Accollo del debito altrui: le disposizioni dell’Agenzia Entrate

Il provvedimento dell’Agenzia Entrate prevede che:

  • chi si accolla il debito fiscale procede al versamento tramite F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del modello;
     
  • la delega è respinta in caso di utilizzo in compensazione dei crediti dell’accollante;
     
  • in sede di compilazione del modello, nella sezione “Contribuente” sono indicati:
     

    • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
       
    • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento al posto dell’accollato.

Il provvedimento rimandava a una successiva risoluzione per l’istituzione dell’identificativo dell’operazione da inserire nel modello F24, che è arrivato con la risoluzione n. 59/2021 che istituisce il codice identificativo: “80” denominato – Accollante del debito di imposta.

 

Il codice 80 da indicare in F24

La codifica deve essere esposta nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” della delega di pagamento insieme al codice fiscale di chi si accolla il debito, il cui posto è nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

La risoluzione conferma che:

  • occorre utilizzare il codice “80” soltanto in caso di versamento dell’accollante dei debiti dell’accollato tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia;
     
  • chi prende in carico il debito fiscale altrui non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24;
     
  • il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante;
     
  • se il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato può essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti.

 

Fonte: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 244683 del 24/09/2021

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 11 ottobre 2021