Novità in tema di accollo del debito di imposta: preclusione del pagamento mediante compensazioni
L’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 [1] configura una nuova disciplina l’accollo del debito di imposta altrui ex art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212 [2].
Infatti, detta novella vieta expressis verbis il pagamento del debito accollato mediante compensazione e pertanto chi si accolla un debito tributario altrui non può più pagarlo tramite la compensazione in F24.
Nel caso di violazione del divieto[3], il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti di legge e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato. In deroga alla disciplina generale, gli atti di recupero in conseguenza della violazione del divieto di compensazione sono notificati entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento.[4]
Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 in esame, mantiene la possibilità di accollo del debito di imposta ai sensi della citata norme dello Statuto del contribuente, disponendo che i relativi pagamenti seguano le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge. Il comma 2 esplicita il divieto di pagamento del debito accollato mediante compensazione.
Ipotesi di violazione del divieto di compensazione
Nel caso di violazione del divieto di compensazione dell’accollante (comma 3), i pagamenti effettuati in compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando così conseguenze sanzionatorie in capo ai soggetti coinvolti.
Il comma 4 dispone, in deroga alla disciplina generale, che i relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento.
Si dispone che l’accollante sia coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta e gli interessi.
Le sanzioni irrogate, in armonia alla risoluzione n. 140 del 2017[5] sono le seguenti:
- all’accollante sono comminate le sanzioni pari al trenta per cento del credito, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal cento al duecento per cento dell’importo, ove il credito sia inesistente (articolo 13, commi 4 o 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
- all’accollato è comminata la sanzione pari al trenta per cento del dovuto (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), recuperando l’imposta dovuta e gli interessi, importi per i quali l’accollante è coobbligato in solido. Il comma 5 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle ulteriori disposizioni attuative[6].
I commi 1, 4 e 5 dell’articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non