L’Agenzia delle Entrate disciplina le modalità di presentazione delle deleghe di pagamento ed individua le ipotesi in cui le stesse si considerano scartate; chiarisce il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle modalità di esecuzione dell’accollo del debito altrui nonché indica il procedimento per la riscossione degli importi dovuti.
Accollo del debito: la normativa
L’articolo 1 del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 (il Dl n. 124/2019)[1] ha disciplinato l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.[2]
La disposizione del decreto fiscale, in particolare, vieta il pagamento del debito accollato mediante compensazione.
In sostanza chi si accolla un debito tributario altrui non può pagarlo tramite la compensazione in F24.
Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti di legge e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato.
L’articolo 1 citato del cd. Decreto fiscale “Collegato” 2019/2020, vieta expressis verbis il pagamento del debito accollato mediante compensazione.
In pratica, chi si accolla un debito tributario altrui non può più pagarlo tramite la compensazione in F24.
In deroga alla disciplina generale, gli atti di recupero in conseguenza della violazione del divieto di compensazione sono notificati entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento.
La stessa disposizione poi demanda le regole di attuazione della norma a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
La prassi del Fisco in materia di accollo del debito altrui
Con Provvedimento del 24 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha configurato le disposizioni di attuazione in materia di accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione.
Il Provvedimento dà attuazione all’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante la disciplina dell’accollo del debito d’imposta altrui.
Il Provvedimento precisa le modalità di presentazione delle deleghe di pagamento ed individua le ipotesi in cui le stesse si considerano scartate.
Chiarisce, inoltre, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle modalità di esecuzione dell’accollo del debito altrui nonché indica il procedimento per la riscossione degli importi dovuti.
Il Provvedimento intende contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni effettuate mediante l’accollo del debito d’imposta da parte di soggetti che ne effettuano il pagamento tramite compensazione con crediti inesistenti[3] precostituiti in capo a società cartiere”.[4]
Le regole da seguire
Chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento[5] mediante modello F24 da presentare esclusivamente[6] attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.[7]
La delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione[8] crediti dell’accollante[9].
In sede di compilazione della delega, nella sezione “Contribuente” sono indicati:
- nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in lu