Sistema Tessera Sanitaria: invio dati primo semestre 2021 entro il prossimo 30 settembre

Fra le tante scadenze di questo complicato mese di settembre, vi è anche quella dell’invio dei dati relativi al primo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria. Proponiamo un ripasso dell’adempimento e delle ultime novità.

invio dati sts primo semestre 2021Aggiornamento articolo: il Decreto del 2/2/2022 (pubblicato in GU l’8/2/2022) è nuovamente intervenuto sul calendario delle scadenze del Sistema Tessera Sanitaria:

  • I dati relativi al primo semestre 2022 dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2022;
  • i dati relativi al secondo semestre 2022 dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio 2023.

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Con un comunicato stampa datato 23 luglio 2021, il Ministero dell’Economia, accogliendo la richiesta di alcune associazioni di categoria, aveva disposto la proroga della trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre del 2021 alla data del 30.09.2021 (la scadenza originaria era il 31 luglio 2021 come da D.M. 29 gennaio 2021) – leggi la notizia sul Diario Quotidiano.

Nota: la proroga dei termini non influisce sull’elaborazione della dichiarazione precompilata 2022.

 

Invio dei dati al Sistema TS: focus sulle regole per il 2021

Come detto entro il 30 settembre 2021 i contribuenti interessati devono provvedere all’invio al sistema tessera sanitaria le spese relative al primo semestre 2021.

Nota: si rammenta che fino all’anno 2020 l’invio previsto dalla normativa era annuale e doveva essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, a partire dall’anno 2022, la trasmissione dovrà essere effettuata ogni mese (ad esempio gennaio 2022 dovrà essere inviato entro il mese successivo). 
Si rammenta infine che è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la comunicazione dell’opzione della trasmissione in via telematica dei corrispettivi giornalieri sanitari (anche questo obbligo pertanto entrerà in vigore nel 2022).

In vista della scadenza è utile approfondire i seguenti punti onde avere un quadro completo sulla normativa oggi in vigore.

 

Soggetti tenuti alla trasmissione dei dati

Si rammenta che sono obbligati all’invio dei dati, in via generale, i seguenti soggetti:

  • le farmacie,
  • le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate,
  • gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri,
  • le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari,
  • le parafarmacie,
  • gli ottici,
  • gli iscritti agli albi professionali degli psicologi,
  • gli infermieri,
  • gli ostetrici,
  • i medici veterinari,
  • i tecnici sanitari di radiologia medica,
  • le strutture della sanità militare,
  • la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG)
  • gli iscritti all’albo dei biologi.

 

Sono inoltre obbligati i seguenti soggetti: iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 e precisamente:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale; 
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; – tecnico della riabilitazione psichiatrica; – terapista occupazionale; – educatore professionale; – tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; – assistente sanitario.

 

Che dati occorre inviare al Sistema Tessera Sanitaria?

Vanno inviati i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture e ricevute) inerenti alla detrazione delle spese sanitarie (si ricorda che a far data dal 2020 vige l’obbligo di detrarre in dichiarazione dei redditi solo le spese sostenute con strumenti tracciabili).

Nota: vanno trasmesse solo le fatture incassate dal professionista e quindi pagate dal cliente in una data compresa tra il 01.01.2021 e il 30.06.2021.

Ai fini dell’invio devono essere comunicate anche le seguenti informazioni: 

  1. tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
  2. aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
  3. indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In pratica devono essere inviati i seguenti dati: importo, data fattura, numero documento, codice fiscale dell’assistito, partita Iva dell’operatore; data del pagamento; tipologia di Spesa sanitaria trasmessa; modalità di pagamento; tipo di documento fiscale;aliquota o natura Iva della singola operazione; nel caso di “indicazione dell’esercizio dell’opposizione” i dati vengono trasmessi al sistema TS senza indicazione del “codice fiscale dell’assistito”.

Nota: il soggetto che fattura direttamente al paziente deve indicare, selezionando “Si o No”, se il pagamento è stato effettuato con un sistema “tracciato” (il concetto di pagamento tracciato è soddisfatto mediante annotazione in fattura da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione sanitaria ovvero mediante prova cartacea della transazione, ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, Mav, dei pagamenti con PagoPA, o estratto conto – cfr. Circolare 7/E/2021 Agenzia Entrate).

Ripasso delle regole in materia di invio e compilazione

Come pubblicato sul sito del sistema tessera sanitaria con alcune FAQ, appare utile riepilogare le casistiche più importanti che risultano utili per adempiere correttamente all’adempimento.

 

Come effettuare le variazioni? 

Viene chiarito che le variazioni possono essere inviate entro il 6.08.2021 (per la scadenza originaria del 31 luglio 2021) ovvero per l’invio del secondo semestre 2021 la variazione è possibile entro la data del 7.02.2022.

 

Modalità di invio

Il sistema informatico per l’invio è disponibile 24 ore su 24 e può avere la frequenza temporale giornaliera, mensile, semestrale, ecc..

Nota: l’invio può essere effettuato dallo stesso operatore sanitario (entrando con le proprie credenziali nel sito STS) ovvero demandato ad intermediario delegato.

 

Prestazioni effettuate nei confronti si soggetti minori

Se la prestazione è erogata nei confronti di un soggetto minorenne e la fattura risulta a lui intestata, nell’invio vanno inseriti i dati del minore.

 

Spesa pagata con sistema misto

Se la spesa è sostenuta in parte in modo tracciato e in parte in contanti, il documento intero va inviato al Sistema Tessera Sanitaria come “non tracciato”.

 

Codici da indicare nel campo Natura Iva per un soggetto che eroga prestazioni sanitarie in esenzione Iva

Il codice da indicare è N4; in caso di soggetto forfettario N2.2 in caso di fattura o N2 in caso di documento commerciale.

 

Imposta di bollo

Nell’invio va indicata anche l’imposta di bollo, in una riga distinta da quella della prestazione, e con codice N1 (o N2.2).

Leggi anche Imposta di Bollo su fatture elettroniche 2021: novità per il versamento

 

Codici da indicare per spese di tipo estetico

Per le spese per interventi o trattamenti estetici occorre utilizzare il codice “IC”.

 

Invio dati al sistema tessera sanitaria: le novità per il 2022

Al fine di incrementare i dati disponibili per la dichiarazione precompilata il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il  decreto 16 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 184 del 3 agosto 2021 , ha disposto nuovi obblighi di invio per altri  soggetti, vediamo quali…

A partire dalle spese da comunicare a far data dal 1 gennaio 2021 sono stati inseriti dal Decreto in oggetto i seguenti nuovi soggetti:

  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di dietista;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di logopedista;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali riservata previste dal profilo della professione sanitaria di podologo;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale.

Nota: l’obbligo di cui sopra riguarda le spese a far data dal 1 gennaio 2021 che dovranno essere comunicate entro la data del 31 gennaio 2022.

 

a cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 8 Settembre 2021