Bonus pubblicità: da 1 ottobre al via le domande

L’emergenza Covid-19 ha reso più flessibili le modalità per beneficiare dell’agevolazione. A ottobre è comunque possibile presentare un nuovo modello in sostituzione di quello inviato a marzo.

Bonus pubblicità 2021: nuovo modello da inviare a ottobre

bonus pubblicità 1 ottobreE’ tutto pronto per prenotare il bonus pubblicità 2021. Il modello potrà essere trasmesso al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 1° al 31 ottobre 2021 e non più, come stabilito inizialmente, dal 1° al 30 settembre.

Le nuove date per la prenotazione di questo credito di imposta 2021 derivano dall’estensione della deroga alle regole “ordinarie” di accesso all’agevolazione prevista, in principio, soltanto per il 2020, anche al 2021 e 2022.

L’ampliamento del periodo a “regime speciale”, stabilito dall’articolo 67, comma 10, decreto “Sostegni-bis”, ha richiesto l’adeguamento della piattaforma telematica che gestisce le domande e il conseguente slittamento dei termini di presentazione della comunicazione.

Introdotto già dal 2018 per favorire l’incremento degli investimenti in pubblicità effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (parliamo dell’articolo 57-bis del DL n. 50/2017), la disciplina ordinaria stabilisce che per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti superi almeno dell’1% l’importo speso con lo stesso scopo e utilizzando gli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il bonus è pari al 75% del valore incrementale ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.

 

Modalità più semplici per beneficiare dell’agevolazione

Come detto, l’emergenza Covid-19 ha reso più flessibili le modalità per beneficiare dell’agevolazione, sicchè, soltanto per gli anni 2020-2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, ma a prescindere dall’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

Di conseguenza, come precisato nelle istruzioni aggiornate al modello di comunicazione, non occorre compilare le colonne “3” e “7” relative agli investimenti effettuati nell’anno precedente, rispettivamente, su stampa e su radio-TV.

Eccezionalmente, sempre nello stesso triennio, il bonus è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Inoltre, nel mese di gennaio 2022, occorrerà presentare, utilizzando lo stesso modello compilato per la comunicazione, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

L’importo delle colonne “2” e “6” non potrà risultare superiore a quello di previsione indicato negli stessi spazi della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.

Fatto questo, occorrerà aspettare la pubblicazione sul sito del dipartimento dell’Informazione ed Editoria dell’elenco degli ammessi all’agevolazione.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi.

Il codice di tributo da indicare nel modello di pagamento è “6900”, istituito con la risoluzione n. 47/2019.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 30 settembre 2021