Anche San Marino entra nel circuito della fattura elettronica: le regole per gestire la fatturazione

Dall’1 ottobre 2021 è possibile gestire le operazioni commerciali fra Italia e San Marino con la fattura elettronica. In questo articolo spieghiamo come cambia la fatturazione nei rapporti Italia – San Marino con l’utilizzo di fatture elettroniche e quali sono i nuovi obblighi fiscali; inoltre, spieghiamo la coesistenza delle norme diverse che regolano la fatturazione cartacea, che potrà essere ancora utilizzata per un breve periodo.

Con l’articolo 12 del DL 34/2019, conosciuto anche con il nome di “Decreto Crescita”, veniva previsto che

fatturazione elettronica italia san marino

“Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato.
Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del presente articolo”.

Con normativa secondaria, il DM 21/6/2021, sono state definite le modalità attuative dell’articolo 12 citato (vedi qui la notizia).

Infine, con il provvedimento dell’Agenzia Entrate del  5.8.2021 sono state emanate le norme tecniche attuative necessarie a dar vita alla fatturazione elettronica nei rapporti con la Repubblica di San Marino.

La relazione illustrativa al Decreto Crescita precisa che

l’intervento normativo costituisce una misura strategica urgente per gli operatori economici coinvolti in quanto semplifica gli adempimenti certificativi, allineandoli a quelli applicabili sul territorio italiano, consolida i rapporti economici tra i due Stati e introduce uno strumento di compliance più efficace nel corretto assolvimento dell’imposta nell’interesse di entrambi gli Stati”.

Come visto nel dettato normativo, anche per le operazioni con San Marino, rimangono applicabili gli esoneri dall’obbligo generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni. Si pensi ai soggetti forfetari o minimi, ai contribuenti in regime ex Legge n. 398/91 ed ai soggetti tenuti all’invio dei dati al STS.

In particolare, con il DM 21.6.2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha “aggiornato” le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:

  • daIl’01/10/2021 al 30/6/2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo: quindi è una facoltà in questa fase transitoria;

  • dall’01/07/2022, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge: quindi è l’inizio della fase definitiva.

Dal 01/10/2021 cessano di avere efficacia le disposizioni del DM 24/12/1993 contenente la previgente disciplina IVA delle operazioni con San Marino.

Come anticipato, il Provvedimento 05/08/2021 dell’Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni con San Marino, confermando in particolare che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra i soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e i soggetti residenti a San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) secondo le regole tecniche contenute nel Provvedimento 30/04/2018.

Nello specifico, l’Ufficio Tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche emesse dai cedenti e dai prestatori sammarinesi e riceve le fatture elettroniche emesse dai cedenti e dai prestatori italiani.
Si evidenzia che, l’Ufficio competente per l’effettuazione dei controlli delle fatture inviate dall’Ufficio Tributario di San Marino, è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Tramite lo specifico servizio di consultazione gestito dall’Agenzia delle Entrate, il cedente o l’acquirente italiano può visualizzare, oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse o ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l’esito dei relativi controlli.

Analogamente al DM 24/12/1993, il Decreto ministeriale del 2021 regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:

  • cessioni di beni verso San Marino;

  • acquisti di beni da San Marino:

    • con addebito dell’imposta;

    • senza addebito dell’imposta.

Fatte queste premesse, vediamo ora di inquadrare le relazioni e gli adempimenti necessari nelle operazioni con operatori sammarinesi.

 

Fatturazione elettronica tra Italia e San Marino: le disposizioni di carattere generale

Va prima di tutto rammentato che le cessioni di beni ad imprese e professionisti residenti a San Marino sono assimilate alle esportazioni.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni da parte di un soggetto IVA presso un operatore sammarinese sono utilizzabili 2 procedure, alternative, a scelta delle parti, ossia il cedente sammarinese può emettere una fattura:

  1. con IVA;

  2. ovvero senza indicazione dell’imposta.

Quando la fattura è messa senza indicazione dell’IVA, essa dovrà essere “regolarizzata” dall’acquirente.

Le cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna a San Marino, e i servizi connessi, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il proprio numero di identificazione sono considerate non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del DPR n. 633/1972.

È assimilato alle cessioni l’invio di beni a San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo italiano o da terzi per suo conto.

Questa assimilazione non opera:

  • per i beni inviati a San Marino per lo svolgimento di perizie o operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione o a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente;

  • per l’introduzione a San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l’effettuazione di prestazioni.

Queste operazioni devono essere annotate in un apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 633/72, e la relativa causale deve essere indicata nel documento di trasporto (DDT).

L’importazione in Italia di beni provenienti da San Marino, oltre a quanto previsto dall’articolo 71 della normativa IVA, trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nel DM del 2021, che prevedono, in sintesi, due modalità, fra loro alternative, di assolvimento dell’IVA.

 

Effettuazione delle operazioni con San Marino

fattura di vendita a san marino

Le cessioni di beni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione, all’acquirente o a terzi per suo conto dall’Italia o da San Marino.

Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, l’operazione si considera effettuata nel momento in cui gli stessi si producono e comunque dopo un anno dalla consegna o dalla spedizione.

Per i beni trasferiti in base a contratti estimatori e simili (esempio libri e giornali), l’operazione si considera effettuata:

  • all’atto della rivendita;

  • alla scadenza del termine pattuito, se i beni non sono restituiti anteriormente;

  • in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o dalla spedizione.

Queste operazioni devono essere annotate in un apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 39 della norma IVA ed il DDT deve indicare3 la tipologia di operazione nella causale del trasporto.

Rammentiamo che si devono applicare le regole generali, pertanto qualora anteriormente all’inizio del trasporto o spedizione o della cessione dei beni in contratto estimatorio venga emessa fattura o pagato il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.

Cessione di beni

Per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, la fattura o la nota di variazione, va emessa in formato elettronico tramite SdI.

Rimangono escluse dall’obbligo di fattura elettronica tutti quei casi di esclusione già introdotti dalla normativa generale inerenti la fattura elettronica.

Le fatture emesse in formato elettronico dai soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da DDT o altro documento idoneo, sono trasmesse da SdI all’Ufficio Tributario di San Marino, il quale, una volta verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione:

  1. convalida la regolarità della fattura;

  2. comunica l’esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

La non imponibilità di cui agli articoli 8 e 9 del DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che l’Ufficio Tributario di San Marino convalidi la regolarità della fattura.

L’Ufficio tributario di San Marino ha individuato il proprio codice destinatario nel seguente: 2R4GT08. Questo codice destinatario dovrà essere utilizzato dagli esercenti italiani nelle fatture che verranno emesse nei confronti di soggetti sammarinesi.

L’operatore nazionale avrà la possibilità, a mezzo del servizio di consultazione elettronica, di riscontrare sia i dati fiscali della fattura emessa che l’esito dei controlli effettuati dall’Ufficio Tributario di San Marino.

È importante rammentare che, qualora l’Ufficio Tributario sammarinese non convalidi la fattura entro i 4 mesi successivi alla sua emissione, la cessione va assoggettata ad IVA e il cedente Italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.

La fattura cartacea degli esonerati

Abbiamo visto che alcuni soggetti non sono tenuti all’emissione della fattura elettronica nemmeno nei rapporti con San Marino. Questi soggetti continueranno ad emettere la fattura in modalità cartacea, ma andrà redatta in 3 esemplari, 2 dei quali andranno consegnati all’acquirente.

La non imponibilità dell’esportazione sancita dagli articoli 8 e 9 del DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dall’acquirente sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.

Rimane la possibilità di regolarizzare il mancato ricevimento della copia timbrata secondo le regole generali e cioè, qualora l’operatore italiano non riceva dall’acquirente entro 4 mesi dall’emissione della fattura la fattura vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino, dovrà inviare un’apposita comunicazione all’Ufficio Tributario e, per conoscenza, anche alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Se entro 30 giorni, non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, dovrà emettere una nota di variazione con l’addebito dell’IVA ai sensi dell’articolo 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.

L’articolo 17 del DM 21/6/2021 prevede che l’Ufficio Tributario di San Marino, in relazione a ciascun operatore sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli operatori italiani presentate per il pagamento dell’imposta sammarinese:

  • partita IVA e dati anagrafici del cedente;

  • numero, data e imponibile della fattura.

Lo stesso Ufficio, entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, trasmette all’Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori sammarinesi acquirenti.

 

Cessioni a privati sammarinesi

Anche in questo caso si applicano le regole generati, le quali prevedono che le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati sammarinesi siano assoggettare ad IVA in Italia applicando le aliquote previste per i beni ceduti.

Rimangono escluse da questa regola:

  • le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;

  • le vendite a distanza.

 

Acquisti da San Marino

Il decreto attuativo delinea anche gli adempimenti a carico degli operatori, distinguendo a seconda che la fattura emessa dal cedente sammarinese sia elettronica o cartacea e preveda l’addebito o meno dell’IVA.

Vediamo in dettaglio.

 

Fattura con IVA esposta

Le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi muniti del numero di identificazione, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia accompagnate da DDT o da altro documento idoneo, sono trasmesse dall’Ufficio Tributario di San Marino allo SdI, il quale le recapita all’acquirente italiano. Quest’ultimo può visualizzare, tramite lo specifico servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.

In caso di emissione di fattura elettronica con addebito dell’IVA, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio Tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, entro 15 giorni controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino.

In caso di:

  • versamento carente, l’Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;

  • versamento eccedente l’imposta dovuta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all’Ufficio Tributario le somme non dovute.

 

L’esito positivo del controllo da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino è reso noto all’Ufficio Tributario di San Marino ed all’acquirente, che da tale momento può detrarre l’IVA.

L’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.8.2021 specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per gli acquisti di beni da San Marino con addebito dell’IVA, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, l’acquirente italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall’operatore sammarinese e l’esito dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, al fine di poter procedere alla detrazione dell’IVA.

 

Fattura cartacea con IVA esposta

In presenza di soggetti esonerati dalla fattura elettronica e che assolvono agli obblighi documentali a mezzo della fattura cartacea con addebito di IVA, essi dovranno:

  • emette la fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione e la partita IVA dell’acquirente italiano;

  • presenta all’Ufficio Tributario di San Marino le fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 3 esemplari, consegnando la somma corrispondente all’IVA dovuta;

  • trasmette all’acquirente italiano la fattura originale restituita e vidimata con datario e timbrata con impronta a secco dall’Ufficio Tributario di San Marino.

 

L’Ufficio Tributario di San Marino che riceve i predetti documenti:

  1. acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi;

  2. entro 15 giorni riversa le somme ricevute alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima i 3 esemplari delle fatture ricevute e le 3 copie dei relativi elenchi compilati dal cedente sammarinese.

 

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:

  • controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi e comunica l’esito all’Ufficio Tributario di San Marino;

  • restituisce all’Ufficio Tributario di San Marino l’originale e:

  1. esemplare delle fatture;

  2. esemplari dei relativi elenchi;

  3. 1 copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario e la firma del titolare o del funzionario delegato;

  4. trattiene una copia delle fatture, quale titolo dell’avvenuta riscossione del tributo.

 

Al verificarsi della mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino chiede all’Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti.

Pertanto, in caso di:

  • versamenti carenti, l’Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;

  • versamenti eccedenti l’imposta dovuta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all’Ufficio Tributario le somme non dovute.

La fattura ricevuta dall’acquirente italiano va annotata nel registro degli acquisti operando la detrazione dell’IVA in base alle consuete regole del DPR n. 633/72.

Fattura elettronica senza IVA esposta

Il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica senza indicazione dell’IVA dovuta.

Ecco che l’acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, dovrà assolvere l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.8.2021, specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è possibile visualizzare l’esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

 

Fattura cartacea senza IVA esposta

I soggetti sammarinesi esonerati dall’emissione della fattura elettronica dovranno emettere una fattura cartacea.

Qualora non sia addebitata l’IVA, l’operatore sammarinese dovrà:

  • emettere la fattura in 2 esemplari, indicando il proprio numero identificativo e la partita IVA dell’acquirente italiano;

  • presentare all’Ufficio Tributario di San Marino le 2 fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 2 copie;

  • trasmettere all’acquirente uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall’Ufficio Tributario con il timbro a secco circolare.

 

L’acquirente italiano deve assolvere l’imposta si sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l’ammontare dell’IVA sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese e procedere con l’applicazione del Reverse charge.

Si applicherà sempre la previsione della regolarizzazione del mancato ricevimento delle fatture del fornitore nei termini previsti dal comma 9/bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997. Se entro 4 mesi non riceve la fattura, nei 30 giorni successivi provvede ad emettere un’autofattura e la consegna all’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 18 del Decreto 21/6/2021 prevede che l’Ufficio Tributario di San Marino, entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, trasmette all’Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo relative alle cessioni di beni effettuate dagli operatori sammarinesi nei confronti di quelli italiani:

  • numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;

  • numero, data ed imponibile della fattura di vendita;

  • partita IVA e dati identificativi degli acquirenti italiani.

 

Acquirenti privati italiani

Vediamo di concludere la trattazione con le regole attinenti gli acquisti di beni da parte di soggetti privati italiani. Come già visto prima, queste operazioni sono interessate dall’IVA a San Marino, fatta eccezione per gli acquisti:

  1. di mezzi di trasporto nuovi;

  2. di acquisti a distanza.

 

Prestazione di servizi

L’articolo 20 del DM 21/6/2021 prevede che per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, la fattura di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72, può essere emessa in formato elettronico e trasmessa allo SdI, il quale provvederà alla sua trasmissione all’Ufficio Tributario di San Marino che, a sua volta, la inoltrerà al committente.

Conclusioni

Come abbiamo visto in questa sintesi operativa, in primo luogo entrano in ballo due “operatori fiscali”: lo SDI per l’Italia e l’Ufficio Tributario di San Marino.

Secondariamente vi sono regole diverse per l’emissione delle fatture con IVA esposta rispetto a quelle in formato importazione/esportazione.

Vi sono poi regole particolari per quanto attiene i soggetti esonerati dall’emissione della fattura elettronica.

 

Se desideri approfondire, Ti suggeriamo di leggere:

La nuova fatturazione con San Marino con gli ultimi aggiornamenti

Fattura elettronica verso San Marino da oggi 1 ottobre

 

A cura di Gianfranco Costa

Giovedì 9 Settembre 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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