La fatturazione tra gli operatori nazionali e quelli della Repubblica di San Marino è stata oggetto di recenti aggiornamenti.
Si è reso necessario un nuovo Provvedimento in quanto è stato stabilito il codice destinatario alfanumerico di accreditamento come nodo attestato al Sistema di Interscambio dell’Ufficio tributario di San Marino e per altre “limature” di procedura di fatturazione, oltre che per fissare i principi di riservatezza che su ambedue i fronti sono già rispettati.
Fatturazione con San Marino: i precedenti e gli attuali provvedimenti legislativi
Il Decreto del Ministro delle finanze del 24 dicembre 1993 disciplinava, ai fini dell’IVA, i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
L’art. 12, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto che gli adempimenti fiscali connessi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, a partire dal 1° ottobre 2021, dovevano effettuarsi in via elettronica secondo regole concordate con detto Stato e approvate con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
Dall’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, si escludono gli esoneri previsti da specifiche disposizioni di legge.
In attuazione di detta disposizione, è stato emesso il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2021 (di seguito, Decreto), nonché, per le regole tecniche, dapprima il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 agosto 2021, quindi il successivo Provvedimento del 29 settembre 2021.
Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni
L’art. 1, del Decreto, dispone che le cessioni di beni e servizi connessi, effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, da parte di soggetti passivi dell’IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, verso operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino (attualmente, l’Ufficio tributario di San Marino, come anticipato, è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio il cui codice destinatario alfanumerico associato è 2R4GTO8), sono non imponibili, in base agli artt. 8 e 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Nell’Allegato A, sono riportate le operazioni imponibili e non con la Repubblica di San Marino, a cui si aggiungono le seguenti precisazioni:
- il loro momento impositivo, ai fini dell’IVA coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino.
Qualora gli effetti traslativi o costitutivi si producano in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Analogamente, quando i beni sono inviati in esecuzione di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi, tuttavia, se i beni non sono restituiti prima della scadenza del termine pattuito dalle parti, il momento impositivo si consuma, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Per quanto sopra, è necessario che le operazioni siano riportate in apposito registro, tenuto e conservato in base all’art. 39, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e che la relativa causale sia annotata nel documento di trasporto;
- se prima dei suddetti eventi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato