Il riferimento ai codici ATECO presenti nella circolare dell’Agenzia entrate è da intendersi puramente indicativo per qualificare la natura delle prestazioni ricadenti nella metodologia di fatturazione del reverse charge e non ha invece carattere discriminante per individuare il soggetto abilitato o meno ad adottare il metodo di fatturazione del reverse charge.
In relazione alla portata applicativa della circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E del 27.03.2015 e con riferimento a quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, lett. a-ter, del DPR 633/72 in ordine al cosiddetto reverse charge previsto per talune prestazioni, è utile tener presente che il riferimento ai codici ATECO presenti nella citata circolare è da intendersi puramente indicativo per qualificare la natura delle prestazioni ricadenti nella metodologia di fatturazione del reverse charge” e non ha invece carattere discriminante per individuare il soggetto abilitato o non ad adottare il metodo di fatturazione del reverse charge.
La tabella ATECO serve per individuare solo le prestazioni soggette a reverse charge
L’Agenzia delle Entrate infatti ha precisato che per l’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di servizi di pulizia si può fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella ATECO 2007, sicché la tabella ATECO serve, sotto il profilo oggettivo, per individuare le prestazioni da assoggettare al reverse charge, non per distinguere, sul piano soggettivo, le operazioni ricadenti nell’ambito del reverse in relazione al codice ATECO del prestatore.
In pratica, per stabilire correttamente se fatturare la prestazione normalmente o secondo la modalità del reverse charge, occorre avere riguardo alla natura della prestazione, a prescindere dal fatto che il il soggetto interessato, in relazione all’attività prevalente da esso esercitata, abbia o no comunicato altro codice ATECO in Camera di Commercio (o presso l’Agenzia delle Entrate).
Come noto, in sede di
- inizio attività,
- variazione dei dati anagrafici o
- cessazione attività,
il contribuente, ai sensi dell’art.35 del DPR 633/72 istitutivo dell’IVA, è tenuto a comunicare il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento dell’effettuazione dell’adempimento.
A partire dal 1° gennaio 2008 l’Istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate e delle Camere di Commercio, nonché degli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali, ecc.) e le principali associazioni imprenditoriali.
Ciò stante, laddove, ad esempio, la Società che gestisce la mensa dei dipendenti aziendali (codice ATECO 56.29.10 Mense) renda verso specifico corrispettivo anche il servizio di pulizia dei locali [codice ATECO 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici], è corretto che quest’ultimo compenso, differentemente da quello afferente la somministrazione dei pasti nella mensa aziendale, sia fatturato in reverse charge conformemente alle disposizioni dell’art.17, comma 5, lettera a)ter, del DPR 633/72, anche se la società stessa non possiede codice ATECO diverso dall’81.21.00 o dall’81.22.02 menzionati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E del 27.03.2015.
Resta inteso che la modalità di fatturazione in reverse charge nell’esempio citato trova applicazione subordinatamente alla circostanza che sia stato contrattualmente stabilito un compenso distinto per la pulizia dei locali.
Laddove invece il servizio di pulizia è si un’obbligazione contrattualmente assunta, ma è remunerata “a corpo” nell’ambito del servizio di somministrazione nella mensa aziendale, allora la modalità di fatturazione sarà quella dell’operazione principale.
15 aprile 2015
Giovanni Mocci