Il nuovo contributo Sostegni bis alternativo previsto dal D.L. 73/2021

I tre nuovi contributi (automatico, alternativo e perequativo), introdotti dal Sostegni bis, hanno sostenuto un’ampia platea di contribuenti titolari di partita IVA e sono stati oggetto di rivisitazioni da parte del Legislatore.
In questo contributo ci soffermeremo in particolare sul contributo alternativo chiarendo in cosa consiste, a chi spetta e in quale misura, e quali sono le modalità per richiederlo.

I tre nuovi contributi a fondo perduto introdotti dal Sostegni bis

contributo sostegni bis alternativoCon l’articolo 1, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) sono stati introdotti 3 nuovi contributi a fondo perduto destinati a sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza da COVID-19.

Tali contributi, sulla scia del contributo “sostegni” emanato con il D.L. 41/2021, hanno sostenuto un’ampia platea di contribuenti titolari di partita IVA e sono stati oggetto di rivisitazioni da parte del Legislatore.

In particolare, il primo contributo a fondo perduto, di seguito denominato contributo “sostegni bis automatico”, è stato riconosciuto a tutti i soggetti beneficiari del contributo sostegni (D.L. 41/2021), di pari importo al medesimo.

Il secondo contributo, denominato contributo “sostegni bis alternativo” viene riconosciuto a tutti i contribuenti in possesso dei requisiti previsti a seconda che abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 30% nel periodo intercorrente fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021, confrontato con il medesimo periodo dell’anno precedente, al netto del contributo sostegni automatico, già erogato.

Il terzo contributo a fondo perduto, denominato “contributo sostegni bis perequativo”, è commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta 2020 rispetto al quello relativo all’anno d’imposta 2019.

Tale contributo entrerà in vigore non prima del 10 settembre 2021.

Analizziamo, in questo intervento, il nuovo contributo a fondo perduto “sostegni bis alternativo”, con focus sui requisiti e sulle modalità di compilazione e presentazione dell’istanza messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

Questi gli argomenti qui trattati:

 

***

 

Il contributo automatico

Approdato già nei conti correnti dei contribuenti interessati circa tre settimane fa, il contributo “automatico” previsto dall’articolo 1, commi da 1 a 4, D.L. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis) è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26.05.2021 (data di entrata in vigore del predetto decreto) e che hanno percepito il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni (contributo previsto dall’articolo 1, D.L. 41/2021), a seguito della presentazione dell’apposita istanza nel periodo fra il 30 marzo e il 28 maggio 2021.

L’importo erogato dall’Agenzia delle Entrate è pari al contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 41/2021, c.d. decreto sostegni.

Lo stesso, commenta l’Agenzia, è:

escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’IRAP – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR” (vedi la guida “Contributo a fondo perduto decreto sostegni bis, Agenzia delle Entrate).

Il contributo automatico previsto dal D.L. sostegni bis viene erogato dall’Agenzia delle Entrate agli aventi diritto con la stessa modalità indicata dal beneficiario sull’istanza al contributo Sostegni (ex D.L. 41/2021), pertanto:
  • viene accreditato sul conto corrente bancario o postale all’Iban indicato nell’istanza presentata con il D.L. 41/2021, se si è optato per l’accredito diretto in conto corrente;
     
  • alternativamente, viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Tali soggetti possono verificare l’esito dell’operazione direttamente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate “fatture e corrispettivi”, al link “consultazione esito” presente nella sezione dedicata ai contributi a fondo perduto.

Il link “Consultazione esito” è accessibile anche agli intermediari aventi delega al Cassetto fiscale o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Nel caso in cui il contribuente avesse optato per l’utilizzo del credito in compensazione, non sono applicabili i seguenti limiti:

  • divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010);
     
  • ammontare annuo massimo delle compensazioni, fissato a 700.000 euro (articolo 34 L. 388/2000);
     
  • ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi fissato a 250.000 euro (articolo 1, comma 53, L. 247/2007).

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta non può essere ceduto ad altri soggetti.

 

Il contributo alternativo

Il contributo alternativo a quello automatico, c.d. “stagionale”, previsto dall’articolo 1, commi da 5 a 15, D.L. 73/2021 (decreto sostegni), è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente in possesso dei requisiti previsti.

L’importo del contributo alternativo è erogato ai soggetti titolari di partita IVA con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro (conseguiti nel 2019) che hanno subito una diminuzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021, rispetto al periodo compreso fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020.

I soggetti titolari di partita IVA devono svolgere attività d’impresa, arte o professione o attività agricola in Italia, ovvero essere residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

Non possono presentare istanza per il riconoscimento di detto contributo i soggetti che:
  • hanno cessato l’attività e, quindi, la partita IVA alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
     
  • hanno attivato la partita IVA in data successiva al 26 maggio 2021.

A differenza del contributo automatico, la fruizione del beneficio alternativo è subordinata alla presentazione di apposita istanza da compilare a cura del contribuente o dell’intermediario delegato direttamente nell’apposita sezione presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

A pari passo con il contributo automatico, tuttavia, questa agevolazione può essere fruita:
  • direttamente, tramite accredito della stessa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sul conto corrente bancario/postale intestato o cointestato al soggetto beneficiario;
     
  • a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, nella forma di credito d’imposta da utilizzare nella sua totalità in compensazione nel Modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che il contributo a fondo perduto alternativo a quello automatico può essere richiesto anche dai soggetti che:
  • non hanno beneficiato del contributo “Sostegni bis automatico”, in quanto non hanno presentato istanza al contributo “ex Sostegni” o l’hanno presentata ma è stata scartata oppure l’hanno ottenuto e poi riversato interamente.
    Tali soggetti, previa verifica del possesso dei requisiti previsti, devono presentare apposita istanza telematica e, in tal caso, l’importo erogato è l’intero contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza;
     
  • hanno beneficiato del contributo “sostegni bis automatico” e sono in possesso degli ulteriori requisiti previsti per accedere al nuovo contributo alternativo. In questo caso l’importo erogato è pari alla differenza fra il contributo spettante sulla base dei dati contabili presentati (diminuzione di almeno il 30% del fatturato medio mensile nel periodo fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021, rispetto al periodo compreso fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020) e il contributo ottenuto con il “sostegni bis automatico”.
    Dunque, il contributo alternativo dovrà essere di importo maggiore a quello automatico già percepito, pena il rigetto dell’istanza.

 

Contributo alternativo: i due requisiti fondamentali

Merita ricordare che il requisito “oggettivo” riferito al limite del fatturato annuo, fissato a 10 milioni di euro conseguiti nell’anno d’imposta 2019, va individuato con riferimento ai ricavi e compensi realizzati/percepiti ai sensi degli articoli 85, comma 1, lett. a) e b) e 54, comma 1, TUIR.

Per i soggetti multi-attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda le somme dei ricavi e compensi riferiti a tutte le attività esercitate.

Per semplificare le procedure di calcolo, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che detto limite va individuato con riferimento ai rispettivi quadri di reddito così come illustrato nella seguente tabella.

 

MODELLO DICHIARATIVO
RICAVI/COMPENSI
REGIME
CAMPI DI RIFERIMENTO

Persone fisiche

Ricavi

Contabilità ordinaria

RS116

Compensi

Contabilità semplificata

RG2, col. 2

RE2, col. 2

Ricavi/compensi

Regime forfettario

Da LM22 a LM27, col. 3

Ricavi/compensi

Regime dei minimi

LM2

Società di persone

Ricavi

Contabilità ordinaria

RS116

Contabilità semplificata

RG2, col. 5

Compensi

 

RE2

Società di capitali

Ricavi

Contabilità ordinaria

RS107, col. 2

Enti non commerciali

Ricavi

Contabilità ordinaria

RS111

Contabilità semplificata

RG2, col.7

Regime forfettario art. 145, TUIR

RG4, col. 2

Contabilità pubblica

RC1

Compensi

 

RE2

 

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, etc.), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari indicato nel Modello IVA 2020 (anno d’imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all’importo riportato nel campo VE50.

Quanto, invece, all’altro requisito richiesto dal legislatore e riferito al calo del fatturato, si rammenta che i contribuenti interessati devono aver subito un calo di almeno il 30% con riferimento alla media mensile del fatturato prodotto nel periodo fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021, confrontato con il fatturato prodotto nel medesimo periodo dell’anno precedente (01.04.2019 – 31.03.2020).

A differenza, pertanto, dei precedenti contributi a fondo perduto varati per l’emergenza da Covid-19, per il contributo Sostegni bis alternativo non è previsto il requisito, alternativo al calo del fatturato e corrispettivi, consistente nell’attivazione della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Pertanto, per essere ammessi a richiedere il contributo Sostegni bis alternativo, tutti i soggetti IVA devono possedere il predetto requisito del calo minimo del 30% del fatturato, nulla contando la data di attivazione della propria partita IVA.

A tal fine, per una corretta individuazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato, è necessario determinare tutte le operazioni che sono intercorse nelle frazioni d’anno indicate dalla norma.

Pertanto, si considereranno:

  • tutte le fatture attive con data di effettuazione dell’operazione compresa fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020 e fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021;
     
  • le note di variazione di cui all’articolo 26, D.P.R. 633/72, emesse con data compresa fra i predetti periodi;
     
  • le fatture differite, ovvero le date di emissione dei DDT, le quali dovrebbe coincidere con la data di effettuazione dell’operazione (ovvero di cessione o prestazione);
     
  • cessioni di beni ammortizzabili avvenute nel periodo.
Per alcune categorie di soggetti vi sono delle particolarità, ovvero:
  • per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, D.P.R. 633/72 rileva l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020 e fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021;
     
  • per i soggetti che applicano la ventilazione ovvero il regime del margine nonché per le operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali può risultare difficoltoso il calcolo dei corrispettivi e delle fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA;
     
  • quanto ai soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio, cessioni di tabacchi, giornali e riviste), limitatamente a tali operazioni vanno considerati gli importi degli aggi;
     
  • nel caso dell’erede che prosegue l’attività del “de cuius” ovvero del richiedente nel quale è confluito un altro soggetto a seguito di “trasformazione” aziendale con decorrenza dal 01.04.2021, il fatturato e/o i corrispettivi fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021, confrontati con quelli del medesimo periodo dell’anno precedente vanno determinati con riferimento alla partita IVA del “de cuius”/soggetto trasformato; se con decorrenza nel periodo 01.04.2019 – 31.03.2021, il fatturato e/o i corrispettivi fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021, confrontati con quelli del medesimo periodo dell’anno precedente vanno determinati con riferimento a entrambe le partite IVA, sia del “de cuius”/soggetto trasformato, sia dell’erede/soggetto che ha effettuato la trasformazione” aziendale.

Per il calcolo del fatturato medio mensile, si deve fare riferimento al numero di mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo indicato.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

  • per i soggetti che hanno attivato la partita IVA anteriormente al 01.04.2019, l’importo complessivo del fatturato va suddiviso per 12 mesi;
     
  • per i soggetti che hanno attivato la partita IVA fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020, l’importo complessivo del fatturato/corrispettivi va suddiviso per il numero di mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA non considerando, quindi, il mese nel quale la stessa è stata attivata.

A titolo esemplificativo, si fornisce il seguente schema riepilogativo.

 

DATA ATTIVAZIONE PARTITA IVA
MEDIA MENSILE 01.04.2019 – 31.03.2020
MEDIA MENSILE 01.04.2020 – 31.03.2021

 

Importo complessivo fatturato e corrispettivi

Numero di mesi

Importo complessivo fatturato e corrispettivi

Numero di mesi

Fino al 31.03.2019

Data operazione fra il 01.04.2019 e il 31.03.2021

12

Data operazione fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021

12

Fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020

Data operazione tra il primo giorno del mese successivo a quello di attivazione della partita IVA e il 31.03.2020 **

Mesi a partire da quello successivo a quello di attivazione della partita IVA e fino ad marzo 2020

Data operazione fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021

12

Fra il 01.04.2020 e il 26.05.2021

Contributo non spettante in quanto la partita IVA è stata aperta successivamente al 31.03.2020

** nel caso in cui la partita Iva fosse stata aperta in una data successiva al 31.03.2020, il contributo non è spettante, in quanto il calcolo dei mesi rilevanti nel primo periodo non può essere effettuato e il calo del fatturato non può essere verificato nei due periodi.

 

In ogni caso, il contributo non spetta:
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data successiva al 26.05.2021;
     
  • ai soggetti la cui partita IVA sia cessata alla data del 26.05.2021;
     
  • agli enti pubblici;
     
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

 

La misura del contributo

Soddisfatti i requisiti previsti, l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo fra il 01.04.2020 e il 31.03.2021 e l’analogo importo del periodo fra il 01.04.2019 e il 31.03.2020.

Le percentuali previste sono diverse a seconda che il soggetto richiedente abbia percepito o meno il contributo Sostegni e quella da applicare è determinata in base alla fascia di ricavi e compensi conseguiti nel 2019 (per esercizi non coincidenti con l’anno solare, nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021).

La seguente tabella sintetizza le percentuali previste.

 

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI
SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI
RICAVI/COMPENSI ANNO 2019

60%

90%

Non superiori a 100.000€

50%

70%

Superiori a 100.000€ e inferiori a 400.000€

40%

50%

Superiori a 400.000€ e fino a 1.000.000€

30%

40%

Superiori a 1.000.000€ e fino a 5.000.000€

20%

30%

Superiori a 5.000.000€ e fino a 1.000.000€

 

L’importo massimo del contributo alternativo è pari a 150.000 euro.

Al fine di determinare in modo corretto l’importo spettante, da accreditare sul proprio c/c o da riconoscere come credito d’imposta, va considerato che:

  • se il soggetto ha beneficiato anche del contributo Sostegni, il contributo in esame è riconosciuto limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni-bis alternativo spettante e il contributo Sostegni-bis “automatico” precedentemente ottenuto.
    Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a 25.000 euro e ha diritto al contributo Sostegni-bis alternativo pari a 28.000 euro spetta il contributo pari a 3.000 euro.
    Conseguentemente, se il contributo Sostegni-bis alternativo risulta inferiore al contributo Sostegni-bis “automatico” ottenuto, al contribuente non spetta alcun ulteriore importo;
     
  • se il contribuente non ha beneficiato del contributo sostegni, il contributo alternativo spetta per l’intero importo determinato in base a quanto indicato nella domanda.

 

Le modalità di presentazione della domanda per il contributo alternativo

La domanda di accesso al contributo sostegni bis alternativo può essere trasmessa tramite l’applicazione “Desktop telematico”, predisponendola attraverso un software di mercato, oppure tramite l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente ovvero dall’intermediario delegato.

Al superamento dei controlli l’Agenzia, nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, comunica l’accoglimento della domanda e l’importo erogato ovvero il riconoscimento del contributo in caso di scelta per la “trasformazione” dello stesso in credito d’imposta.

Da tale momento non è più possibile trasmettere ulteriori domande, mentre è possibile presentare una rinuncia. Successivamente viene rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nella predetta sezione.

La domanda va necessariamente presentata dal 05.07.2021 al 02.09.2021 tramite il servizio web ovvero dal 07.07.2021 al 02.09.2021 nel caso in cui la stessa sia presentata tramite l’applicazione Desktop telematico.

 

La struttura del modello

La struttura del modello di domanda si compone dei seguenti riquadri.

Soggetto richiedente

Va riportato il codice fiscale del soggetto richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia:

  • l’erede che ha aperto la partita IVA per proseguire l’attività del de cuius, oltre a riportare il codice fiscale dell’erede va barrata la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” indicando, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius;
     
  • il soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato la trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano la confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo dal 01.01 del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (dal 01.01.2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) alla data di presentazione dell’istanza, oltre al codice fiscale del soggetto che ha posto in essere l’operazione, va barrata la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicata, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, la partita IVA del soggetto confluito.

Il richiedente deve inoltre indicare il settore in cui opera (agricolo, pesca e acquacoltura ovvero altro settore) barrando la corrispondente casella.

Rappresentante firmatario dell’istanza

Va riportato il codice fiscale:

  • della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica), riportando il codice “1” nella casella “Codice carica”;
     
  • dell’eventuale rappresentante legale di minore / interdetto (se il richiedente è una persona fisica), riportando il codice “2” nella casella “Codice carica”
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per aiuti della sezione 3.1

È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. “Temporary Framework”), qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti.

Se l’importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 della lett. A) e compilata la Sezione “Minor importo richiesto” nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti.

La dichiarazione è resa mediante l’apposizione della firma nel riquadro.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per aiuti della sezione 3.12

È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. “Temporary Framework”), qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti.

Se l’importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 della lett. A) e compilata la Sezione “Minor importo richiesto” nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti.

La dichiarazione è resa mediante l’apposizione della firma nel riquadro.

Minor importo richiesto

Corrisponde al minor importo del contributo in esame a seguito della rideterminazione dello stesso, al fine del rispetto dei limiti previsti dalle citate Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

Sezione Temporary framework contributo”

Va barrata la casella corrispondente alla Sezione (3.1 ovvero 3.12) del c.d. “Temporary Framework” nel cui ambito è richiesto il contributo a fondo perduto alternativo in esame.

Modalità di fruizione del contributo

Va indicata, alternativamente, la scelta per il riconoscimento del contributo tramite accredito sul conto corrente ovvero quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante il mod. F24.

IBAN

Va indicato il codice IBAN del c/c bancario o postale intestato o cointestato.

L’errata indicazione del codice IBAN può provocare lo scarto della richiesta

Rinuncia del contributo

La casella va barrata nel caso in cui il contribuente voglia rinunciare al contributo.

In tal caso vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante.

Sottoscrizione

Deve essere apposta la firma del richiedente o rappresentante firmatario, con data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

Va compilato in caso di trasmissione della domanda, per conto del richiedente, da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche.

L’intermediario può ricevere anche un’apposita delega esclusivamente per l’invio della domanda in esame.

In tal caso va barrata la specifica casella contenente la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000.

Quadro A – elenco degli aiuti ricevuti

È richiesta l’indicazione degli Aiuti di cui si è beneficiato, indicando, tramite la barratura dell’apposita casella, la Sezione del c.d. “Temporary Framework” di appartenenza (3.1 ovvero 3.12).

In presenza di un’impresa unica vanno barrate le caselle corrispondenti agli Aiuti ricevuti dal richiedente e non anche dagli altri soggetti dell’impresa unica.

I campi “Data inizio” e “Data fine” del “Periodo ammissibile” riguardano i contributi di cui alle lett. D), E) e F) della Sezione 3.12 e tale periodo deve essere:

  • compreso tra l’1.3.2020 e il 31.12.2021;
  • in un periodo di almeno un mese tra l’1.3.2020 e la data di presentazione della domanda.

Qualora il periodo ammissibile non sia indicato, lo stesso si intende corrispondente al periodo 01.03.2020 – 31.12.2021.

Quadro B – Elenco dei soggetti…impresa unica

Il quadro è riservato ai beneficiari appartenenti ad un’impresa unica secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato.

Nello stesso vanno indicati i codici fiscali dei soggetti appartenenti all’impresa unica.

 

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A cura di Federico Camani

Martedì 3 agosto 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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