Dichiarazione IVA precompilata 2021: lo stato dell’arte dopo il provvedimento attuativo

E’ stato emanato il provvedimento che ha individuato le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti Iva, i destinatari e le modalità di accesso da parte di operatori IVA/intermediari delegati.

Dichiarazione IVA precompilata 2021 e obbligo di tenuta dei registri IVA

registri iva precompilatiL’interesse alla dichiarazione IVA precompilata (o alla accettazione, anche con modifiche, dei registri iva come risultanti all’agenzia) da parte dei soggetti interessati sta nel fatto che viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA (ovvero i registri acquisti e vendite, posto che per i soggetti che trasmettono i corrispettivi telematici già opera l’esonero per il relativo registro).

 

Si tenga presente però che il soggetto vi rimane obbligato:

  • in caso di interruzione durante il periodo d’imposta della convalida o integrazione dei registri: per tutte le mensilità successive all’ultimo trimestre convalidato o integrato;
     
  • in caso di inizio nel corso del periodo d’imposta della convalida o integrazione dei registri: per tutte le mensilità precedenti al 1° trimestre convalidato o integrato;
     
  • fuori dai casi di cui ai punti precedenti, per tutto il periodo d’imposta, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata durante l’anno ed è interrotta prima della fine del periodo d’imposta.

Da tale beneficio (ossia dall’esonero dei registri IVA) sono esclusi il registro degli incassi e dei pagamenti (di cui all’art. 18, comma 2, DPR 600/73), nonché le imprese che hanno optato per il regime “registrato vale incasso/pagamento” (di cui all’art. 18, comma 5, Dpr 600/73).

 

Il Provvedimento dell’Agenzia Entrate

Dunque, è finalmente stato emanato il Provvedimento che ha individuato le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti Iva, i destinatari e le modalità di accesso da parte di operatori IVA/intermediari delegati.

I dati saranno disponibili per:

  • i registri IVA, con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
     
  • le Lipe: dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento:
     
  • la bozza della dichiarazione annuale Iva, dal 10/02/23.
 
E’ importante rilevare che le bozze dei documenti IVA verranno predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA.

 

Di essi, sono tuttavia esclusi:

  • gli operatori di particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (ad es., editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio);
     
  • chi applica l’IVA separatamente, per obbligo o per opzione, in relazione alle diverse attività esercitate;
     
  • chi aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo o partecipa a un gruppo IVA;
     
  • i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
     
  • i soggetti individuati dall’art. 17-ter, comma 1 e 1-bis, del DPR 633/1972, nei cui confronti è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti, ossia le PP.AA. definite dall’art. 1, comma 2, della L. 196/2009, e gli altri enti/società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento Finanze, ai sensi del D.M. 9/01/2018;
     
  • commercianti al minuto che applicano la “ventilazione” dell’IVA;
  • chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
     
  • chi eroga prestazioni sanitarie;
     
  • limitatamente al solo anno 2021, i soggetti che effettuano la liquidazione dell’IVA “per cassa” (D.L. 83/2012, art. 32-bis).

 

Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate Prot. n. 183994/2021

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 14 luglio 2021