-
24 maggio 2023
L’istanza di rimborso IVA può eccedere i due anni?
Continua a leggere -
31 ottobre 2012
Il destino del credito IVA se non viene presentata la dichiarazione in cui matura
Continua a leggere -
23 marzo 2018
Dichiarazione IVA omessa: è possibile far valere il credito sottostante?
Continua a leggere
Omessa presentazione della Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento entro il 29 luglio
La presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2020 entro il 30 aprile 2021.
Per chi non l’ha fatto, rimane una finestra temporale di novanta giorni, nella quale validamente presentarla (termine, per l’anno d’imposta 2020, che scade il 29 luglio 2021), anche se ovviamente è prevista una sanzione, che va dal 120% al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta (o dal 60% al 120% nel caso che vedremo di seguito) o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro.
Tale sanzione è ravvedibile in base alle norme generali del ravvedimento in tema di omesse dichiarazioni, ossia con il pagamento di 1/10 della misura minima, ossia con una sanzione ridotta di euro 25 (1/10 di euro 250).
Condizioni per la validità del ravvedimento
Si ricorda che, ai fini della validità del ravvedimento, è condizione necessaria che anche il versamento dei 25 euro avvenga entro i 90 giorni, e quindi non solo la presentazione della dichiarazione.
Nel caso in cui infatti il versamento avvenga dopo il novantesimo giorno, la dichiarazione resterà valida (per quanto su detto), ma potrà essere irrogata la sanzione edittale (come sopra già esposto), che - si faccia attenzione - potrà anche non essere quella di 250 euro, in quanto quest’ultima è prevista solo nei casi di 1) ravvedimento, oppure di 2) regolare versamento effettuato dell’Iva dovuta.
Le dichiarazioni IVA presentate oltre 90 giorni si considerano, invece, omesse, anche se costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta, qualora ovviamente sia dovuta.
In particolare, se si presenta la dichiarazione Iva21 entro il 30/4/2022 e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa ridotta che va dal 60% al 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200 (in vece di quella che va dal 120% al 240%, già esposta).
Per beneficiare del ravvedimento operoso, il contribuente quindi deve:
- provvedere alla presentazione della dichiarazione iva entro il 29/7;
- versare la sanzione dovuta (250) ridotta a 1/10, ossia a 25 euro.
Nel caso in cui oltre all’omessa presentazione il contribuente abbia omesso anche il versamento dell’imposta, dovrà ravvedere i singoli omessi versamenti, con le riduzioni previste (a 1/9 del 15% o 1/8 del 30% a seconda che il ritardo non superi o superi i 90 giorni), ma per far questo ha più tempo, posto che i 90 giorni come termine ultimo inderogabile sono previsti solo per il ravvedimento della dichiarazione, e non anche per quello degli omessi versamenti (che ovviamente configurano infrazioni diverse dalla omessa presentazione).
NdR: Potrebbe interessarti anche...
Dichiarazione IVA precompilata 2021: lo stato dell’arte dopo il provvedimento attuativo
Dichiarazione IVA 2021: le istruzioni sono da cambiare?
A cura di Danilo Sciuto
Giovedì 29 luglio 2021