Proponiamo una breve guida alla gestione dell’apertura della partita IVA del libero professionista: analisi della differenza fra professionista e imprenditore ed il caso dei professionisti iscritti e non iscritti agli albi.
Il lavoro autonomo iscrivibile all’albo professionale
Il lavoro autonomo presenta due vie di accesso:
- esercizio della professione con iscrizione all’albo professionale;
- esercizio della professione non protetta, esercitata in mancanza di albo professionale cui iscriversi.
Le attività professionali iscrivibili in un albo (si veda l’Allegato A) sono chiamate anche attività protette o regolamentate, per la presenza di un Ordine o Collegio che, nel vincolare gli iscritti ad osservare talune regole deontologiche, tendenti a regolamentare i rapporti tra gli iscritti e tra questi e la clientela, li protegge in quanto fa sentire la propria voce nell’ambito locale o nazionale a difesa degli interessi degli stessi professionisti.
Gli ordini professionali affondano le proprie origini nell’epoca medioevale, quando, nel XII secolo, sorsero le cosiddette Corporazioni delle arti e mestieri.
Più recentemente, e comunque circa 75 anni fa, nacquero gli attuali ordini professionali con l’emanazione del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
L’art. 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, così definisce la professione regolamentata, per:
“professione regolamentata, si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”.
Quindi, si tratta di quelle attività ordinistiche esercitate da persone dotate di titoli professionali e che sono iscritte ad un ordine o collegio professionale.
In base all’art. 2229 c.c., è la legge che individua le professioni intellettuali, per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
Lo stesso articolo demanda alle associazioni professionali (si deve intendere agli ordini e collegi) la verifica dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti, sotto la vigilanza dello Stato, salvo differente disposizione di legge.
Infine, contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione, è consentito di ricorrere in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Da un punto di vista di esercizio della professione, questa può essere esercitata: in forma individuale, in forma associata o in forma societaria.
L’art. 53, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, elenca i redditi di lavoro autonomo, tra i quali si evidenziano:
- quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni.
Subito dopo, si perimetra l’esercizio di arti e professioni, definendolo “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate” come redditi d’impresa (Regolamentate nel capo VI, del D.P.R. n. 917/1986), compreso l’esercizio in forma associata delle attività di associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni c