Gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione.
Tali atti devono, cioè, essere idonei a rappresentare ai terzi una realtà – la riduzione del patrimonio del debitore – non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio, o comunque rendendo più difficoltosa, l’azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell’Erario.
La Corte di Cassazione, Sez. Penale ha affrontato un caso di sottrazione fraudolenta mediante cessioni di azienda simulate.
Cessioni di azienda simulate e sequestro preventivo: il caso
Nella fattispecie, il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 11, Dlgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Gli imputati proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, la erronea applicazione dell’art. 12-bis, Dlgs. n. 74 del 2000, laddove, con riguardo al profitto del reato, il Tribunale aveva, a loro avviso, erroneamente affermato che questo coincideva con l’entità complessiva dell’imposta evasa, mentre, invece, per giurisprudenza ormai consolidata, il profitto del reato, in tal caso, si identifica con il valore dei beni sottratti alla garanzia dell’Erario.
Veniva poi censurato il fatto che l’ordinanza, con riguardo alla responsabilità di cedente e cessionario in ordine ai debiti gravanti sull’azienda ceduta, aveva individuato il fumus del reato nell’applicazione dell’art. 14, Dlgs. n. 472 del 1997, in luogo dell’art. 2560 cod. civ., laddove, qualora i debiti siano stati esposti nelle scritture contabili obbligatorie, come era nel caso di specie, troverebbe applicazione l’art. 2560 cod. civ., con conseguente piena solidarietà passiva tra cedente e cessionario e piena garanzia per il creditore; con l’effetto che gli atti di cessione d’azienda risulterebbero inidonei, ex se, a ledere gli