Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione non è necessario pagare tutti gli importi dovuti in un’unica rata ma è possibile richiedere una rateizzazione.
Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 maggio 2021.
Richiesta rateizzazione cartelle
Il contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento può chiedere la relativa rateizzazione:
- via pec (attraverso gli specifici indirizzi riportati in ciascun modello di rateizzazione);
- oppure presso uno degli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per importi fino a 100.000 €, è possibile ottenere la rateizzazione delle cartelle direttamente on-line usufruendo del servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rateizzazione cartelle |
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Debiti fino a 100.000 € – Piano ordinario |
Debiti superiori a 100.000 € – |
Per debiti fino a 100.000 € è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda (on-line oppure tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione), senza aggiungere alcuna documentazione, salvo che la Società/Ditta individuale non sia in liquidazione, e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Concorre a determinare la soglia di 100.000 €, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. Puoi scegliere tra rate costanti o rate crescenti |
Per debiti superiori a 100.000 € è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda (tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione) e allegando la seguente documentazione: Cittadini Certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Imprese
Se la richiesta è accolta, si accede e al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Concorre a determinare la soglia di 100 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. E’ possibile scegliere tra rate costanti o rate crescenti |
NOTA BENEDalla presentazione della richiesta e, finché il contribuente è in regola con i pagamenti delle rate, non è considerato inadempiente verso gli enti creditori. L’Agenzia delle entrate-Riscossione:
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Rottamazione ter e saldo e stralcio: le nuove scadenze dopo il Decreto Sostegni
Domande di rateizzazione cartelle presentate dal 30.11.2020
Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione di cartelle
- presentate a decorrere dal 30 novembre 2020,
- il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate
a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, puoi interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.
Decadenza dopo 10 rate non pagate per le rateizzazioni in essere al 31 dicembre 2020 o richiesti entro il 31 dicembre 2021
Relativamente ai piani di rateizzazione delle cartelle in essere al 31 dicembre 2020 o richiesti entro il 31 dicembre 2021, il contribuente beneficia del maggior periodo di decadenza (introdotto dal “Decreto Rilancio”, e i cui effetti sono stati prorogati dal “Decreto Agosto” dal “Decreto Legge n. 125/2020” e, in ultimo, dal “Decreto Ristori”), stabilito nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.
Decreti Legge n. 41/2021, 34/2020 e 137/2020
Il “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) prevede che il pagamento delle rate sospese, ossia quelle con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021, debba essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 maggio 2021.
Rate sospese |
Termine pagamento |
tra l’8.3.2020 e il 30.04.2021 |
31.05.2021 |
Le rate con scadenza successiva al periodo di sospensione devono essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.
Cartelle in scadenza nel periodo di sospensione
Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione non è necessario pagare tutti gli importi dovuti in un’unica rata ma è anche possibile richiedere una rateizzazione.
Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 maggio 2021.
Termine di presentazione della domanda rateizzazione |
31 maggio 2021 |
Inefficacia Definizioni agevolate
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020),
- possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pag