A fronte della vasta innovazione che interessa gli aspetti civilistici della gestione e liquidazione “concorsuale” dell’impresa, occorre stabilire quali siano le disposizioni fiscali applicabili: a questo scopo sarà necessaria una breve ricostruzione degli obblighi fiscali e delle procedure che interessano il fallimento, per verificarne la compatibilità con il nuovo contesto normativo di riferimento.
Illustriamo le principali problematiche fiscali che interferiscono con le nuove procedure concorsuali.
Aspetti generali delle procedure concorsuali
La riforma delle procedure concorsuali, varata con legge delega 19.10.2017, n. 155 e attuata attraverso il CCII, ha inteso sostenere l’attività delle imprese in crisi agevolandone l’accesso al credito, muovendo da una premessa di fondo: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari), continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare.
L’intenzione espressa è quindi di consentire il risanamento dell’azienda, con benefici sul piano dell’occupazione e tutelando il tessuto economico contiguo.
Già nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare (tra le altre innovazioni):
- è stata eliminata la parola fallimento, ponendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell’insolvenza (la procedura corrispondente rimane, ma con la nuova denominazione di liquidazione giudiziale);
- sono state semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative;
- sono state inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano).
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Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Il codice
- Correzioni successive
- Crisi e insolvenza
- Indicatori della crisi
- Segnalazioni
- Procedura di allerta e di regolazione
- OCRI e OCC
- Direttiva UE
- Differimento degli obblighi
- Liquidazione giudiziale
- Organi ed effetti
- Posizione fiscale e adempimenti
- Determinazione del reddito
- PN iniziale
- Obblighi dichiarativi
- Rimborsi IVA
- Sostituzione di imposta
- Riparto supplementare
- Il CCII ha confermato questa possibilità
- Misure premiali fiscali
- Transazione fiscale
Il codice
Nell’art. 2 della legge delega n. 155/2017, la crisi di impresa è definita come la “probabilità di futura insolvenza”, individuabile – secondo il CCII – nello “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore”.
Per le imprese, lo stato di crisi “si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” [art. 2 co. 1 lett. c) L. n. 155/2017 cit.].
Rispetto al rischio di insolvenza è prevista una procedura di allerta, che si attiva sulla base di specifici indicatori e di indici della crisi, al verificarsi dei quali sono stati previsti particolari obblighi di segnalazione a carico di determinati soggetti.
Come si è detto, l’atto normativo delegato, che attua in modo dettagliato le previsioni della legge delega, è costituito dal D.Lgs. n. 14/2019 (CCII).
Si tratta di un testo complesso e molto articolato, che in parte “compendia” le previsioni già presenti nella legge fallimentare e in parte interviene prevedendo nuove possibilità e procedure, adeguate ai tempi.
I principi generali in materia, enunciati dalla legge delega e attuati dal CCII, sono di seguito riassunti.
Correzioni successive
In attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 1, della L. 08.03.2019, n. 20, è stato approvato il D.Lgs. 26.10.2020 n. 147, contenente disposizioni integrative e correttive del CCII.
Il decreto correttivo ha inteso coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal codice, rendendolo più coerente con l’originaria legge delega, tenendo altresì conto delle previsioni della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.06.2019.
L’entrata in vigore del CCII è stata quindi posticipata a causa dell’emergenza – Covid, dal 15.08.2020 (termine originariamente previsto) all’01.09.2021 (art. 5 D.L. 08.04.2020, n. 23, conv. L. 05.06.2020, n. 40).
Come si dirà, poi, per taluni obblighi previsti dal CCII, è stata prevista un’ulteriore proroga, al fine di non penalizzare eccessivamente le imprese in una difficile fase economica, ancora caratterizzata dall’emergenza pandemica e dalla dipendenza di molte attività dai ristori e dai provvedimenti salva – economia.
Crisi e insolvenza
Come si è detto, secondo la nuova normativa anti – crisi di impresa la crisi aziendale consiste in uno “squilibrio economico finanziario”, che rende probabile l’insolvenza del debitore e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici dell’impresa a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
Secondo il CCII, come successivamente integrato e modificato:
- sono individuati degli indicatori della crisi, costituiti da squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa;
- gli elementi sintomatici che denotano l’emersione della situazione di squilibrio devono individuare la “non sostenibilità” dei debiti per almeno 6 mesi successivi e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’arco temporale di riferimento.
Costituisce insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, che rivelano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni [art. 2, comma 1, lett. b) CCII].
Indicatori della crisi
Gli strumenti di allerta sono previsti dal CCII sulla base di un sistema di indicatori e indici della crisi.
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