Non si parlerà più di fallimento ma di “liquidazione giudiziale dei beni”. Il nuovo procedimento implica due fasi conseguenti tra di loro: una identica a quella in vigore secondo la nuova normativa, l’altra preventiva a questa e stragiudiziaria, nel corso della quale l’imprenditore potrà rivolgersi ad un organo pubblico per intercettare gli indicatori di crisi o raggiungere un accordo con i creditori.
La nuova procedura di liquidazione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono attività commerciali, restando escluse soltanto le imprese minori, ossia quelle imprese che non raggiungono determinate soglie dimensionali quanto all’attivo patrimoniale, ai ricavi e all’indebitamento, e non si applica neppure all’impresa agricola.
Con la riforma attuata con L. 155/2017 cambia l’istituto della esdebitazione.
Il nuovo codice della crisi: le principali novità
Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (schema di Dlgs. di attuazione della L. 155/2017), rottama il vecchio “fallimento”, che prenderà il nome di “liquidazione giudiziale”.
La riforma risponde all’esigenza di garantire alla nuova procedura di liquidazione giudiziale una maggiore rapidità e snellezza, senza stravolgerne i caratteri fondamentali e la funzione di liquidazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente e successiva ripartizione del ricavato in favore dei creditori, in ragione della graduazione del loro credito.
Sotto il profilo soggettivo, la nuova procedura di liquidazione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono attività commerciali, restando escluse soltanto le imprese minori, ossia quelle imprese che non raggiungono determinate soglie dimensionali quanto all’attivo patrimoniale, ai ricavi e all’indebitamento, e non si applica neppure all’impresa agricola. Per queste due categorie di imprese, infatti, sussiste una specifica procedura semplificata, c.d. “liquidazione controllata del sovraindebitamento”.
Si interviene sulla figura dei curatori (fallimentari), stabilendo una più elevata professionalità di coloro che sono investiti della funzione e si snelliscono anche le modalità di apprensione dell’attivo.
Il sistema di accertamento del passivo è stato, in concreto, improntato ai criteri fondamentali di efficienza e concentrazione e, a tal fine, è prevista la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, e la fissazione di limiti più stringenti alla presentazione delle domande tardive.
Inoltre, è stata integrata la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che concerne i processi nei qu