Riforma del fallimento: entrata in vigore e obiettivi posti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Nel “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, la parte seconda è dedicata ad alcune modifiche di disposizioni contenute nel Libro V del Codice Civile, in particolare del Capo VII del Titolo II di esso sulla disciplina della Società a responsabilità limitata. Esso contiene inoltre altre norme che modificano profondamente le competenze degli organi di controllo delle società di capitali e cooperative, per cui si può dire che esso introdurrà una mini-riforma delle stesse. Prima di esaminare come cambieranno la responsabilità degli amministratori, l’obbligo della nomina dell’organo di controllo ed i poteri di quest’ultimo nelle Srl, nelle altre società di capitali e nelle cooperative è necessario illustrare alcuni principi fondamentali del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza da cui discendono queste norme sulle società.

Riforma del fallimento: entrata in vigore e obiettivi posti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenzaNel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, che dovrebbe essere emanato nei primi mesi di quest’anno 2019, la Parte seconda di esso, che contiene gli articoli che vanno dal 378 al 384, è dedicata ad alcune modifiche di disposizioni contenute nel Libro V del Codice Civile, in particolare del Capo VII del Titolo II di esso sulla disciplina della Società a responsabilità limitata (Srl). Il Codice della crisi di impresa contiene inoltre altre norme, soprattutto gli articoli 14 e 13, che modificano profondamente le competenze degli organi di controllo delle società di capitali e cooperative, per cui si può dire che esso introdurrà una mini – riforma delle società di capitali, soprattutto delle Srl, e delle cooperative. Mini – riforma perché composta da poche norme, ma, come vedremo. molto importanti perché riequilibrano il rapporto fra i poteri dell’organo amministrativo e quelli dell’organo di controllo.

Prima di esaminare come cambieranno la responsabilità degli amministratori, l’obbligo della nomina dell’organo di controllo ed i poteri di quest’ultimo nelle Srl,  nelle altre società di capitali e nelle cooperative è necessario illustrare alcuni principi fondamentali del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza da cui discendono queste norme sulle società.

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, che sarà contenuto in un decreto legislativo emanato in base alla Legge – delega n° 155 del 2017, è destinato a sostituire la Legge Fallimentare (Regio Decreto n° 267 del 1942) e le altre leggi che si sono ad essa aggiunte nel tempo per disciplinare le crisi si impresa e le situazioni di sovra indebitamento di debitori persone fisiche od enti a cui non si applicano le procedure fallimentari (imprese non soggette al fallimento di cui all’art. 1° della Legge Fallimentare od enti senza scopo di lucro).

Il decreto che conterrà questo codice è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, per cui le norme contenute nella bozza definitiva di decreto che esamineremo in questa serie di articoli non cambieranno e sono quelle destinate ad essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Esso entrerà in vigore diciotto mesi dopo la data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tranne alcune norme previste dai commi 2° e 3° del suo art. 389 che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla stessa data. In questa serie di articoli esamineremo delle norme che entreranno in vigore in questo termine più ravvicinato di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo contenente il Codice della crisi di impresa, fatta eccezione per alcune che segnaleremo che entreranno in vigore nel termine normale, cioè dopo 18 mesi dalla stessa data.

Per completezza, segnaliamo che tutte le procedure concorsuali e di composizione delle crisi da sovra indebitamento pendenti prima della data ordinaria di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, cioè prima della scadenza dei 18 mesi dalla pubblicazione di esso, ed i ricorsi per l’avvio di tali procedure presentati sempre prima di tale data saranno definiti secondo le norme previste dalla Legge Fallimentare, il Regio Decreto n° 267 del 1942, e dalla Legge n° 3 del 2012, come prevede l’art. 390 del Codice citato.

Il Codice della crisi di impresa  sostituisce la principale procedura concorsuale, cioè il fallimento, con la “Liquidazione giudiziale, una procedura che dovrebbe essere più rapida e meno costosa del primo e che ha come obbiettivi fondamentali:

  • la rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa, intendendo per crisi lo stato di difficoltà economico – finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore cioè la sua incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
  • privilegiare, tutte le volte che sia possibile, le procedure concorsuali che garantiscono la continuità dell’attività dell’impresa che traggono i mezzi per la soddisfazione dei creditori proprio dalla continuazione, previo risanamento, di questa attività. La procedura – chiave per il raggiungimento di questo scopo è il concordato in continuità aziendale ma lo sono anche la procedura di composizione assistita della crisi di impresa e gli accordi negoziali stragiudiziali soggetti a omologazione.

E’ evidente che questi due obbiettivi sono strettamente collegati perché quanto prima si ravvisa l’insorgere della crisi dell’impresa tanto più alta è la possibilità di utilizzare una procedura concorsuale che garantisca la continuità dell’attività imprenditoriale e con essa quella dei rapporti di lavoro, di quelli con i clienti, i fornitori e i finanziatori.

            A tal fine, l’innovazione concettuale principale del Codice della crisi di impresa rispetto alla Legge Fallimentare è quella di introdurre il concetto di “crisi” accanto a quello di “insolvenza” (che è rimasto identico a quello definito dall’art. 5 della Legge Fallimentare): la prima è “lo stato di difficoltà economico – finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. Mentre l’insolvenza resta “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (lettere a e b del 1° comma dell’art. 2 del Codice della crisi di impresa).

Gianfranco Visconti

19 febbraio 2019