la principale novità della Riforma della Legge Fallimentare è l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori
Una delle principali novità della Riforma della Legge Fallimentare è l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori prevedendo l’istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. La Riforma vuole dare priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore.
Premessa
La Riforma della Legge Fallimentare ha riconosciuto la centralità dei controlli societari; ha migliorato il procedimento di allerta, valorizzando il ruolo degli organismi di composizione della crisi; ha valorizzato il ruolo delle Camere di Commercio, degli ordini professionali dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Notai. Tali professionisti sono quelli maggiormente indicati sia ad assistere il debitore nelle trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo con i propri creditori, sia per valutare la fondatezza delle segnalazioni pervenute dagli organi di controllo e dai creditori pubblici qualificati delle imprese in crisi nello svolgimento delle funzioni di allerta.
Dall’allerta alla liquidazione giudiziale
La Riforma parte da una rivoluzione letterale, abbandonando la tradizionale espressione “fallimento” e sostituendola con quella di “liquidazione giudiziale” in cui si innesta una soluzione concordataria con la completa liberazione dei debiti entro 3 anni al massimo dall’apertura della procedura. Lo scopo è quello di evitare le conseguenze connesse alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore.
Si parla di “procedura di liquidazione giudiziaria dei beni“, quindi passa in primo piano l’aspetto processuale della crisi e meno quello dell’imprenditore in difficoltà.
L’imprenditore in difficoltà potrà godere di una seconda possibilità imprenditoriale, di meccanismi di prevenzione, regole processuali semplificate e un potenziamento della figura del curatore fallimentare.
Si prevedono meccanismi di allerta per impedire alle crisi aziendali di diventare irreversibili e ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale per favorire le mediazioni fra debitori e creditori per gestire l’insolvenza.
Dominus nella liquidazione giudiziale sarà il curatore, con poteri decisamente rafforzati: accederà piu’ facilmente alle banche dati della P.A., potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali, sarà affidata a lui la fase di riparto dell’attivo tra i creditori.
La competenza dei giudici verrà stabilita in base alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in particolare quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a livello di distretto della corte di Appello.
La composizione assistita della crisi
Nella procedura verranno coinvolti gli organismi di composizione che dovranno avvisare l’autorità giudiziaria qualora l’imprenditore non metta in atto le misure richieste.
Sarà creato, quindi, un organismo che assisterà il debitore nella composizione della crisi che intrattiene dei rapporti con i creditori e pianifica un progetto di superamento delle difficoltà, informando i creditori pubblici qualificati e poi il PM in caso di insuccesso e insolvenza. In parallelo, anche gli organi di controllo delle società dovranno informare della crisi l’organo amministrativo.
Lo scopo della procedura di allerta e della composizione assistita della crisi è quello di favorire l’emersione anticipata della situazione di difficoltà di un’azienda e spingerla ad attivarsi in tempo per evitare lo stato di insolvenza. I revisori contabili dovranno avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di indizi di crisi, in modo da avviare le trattative con i creditori.
Merita in particolare di essere menzionato il meccanismo di allerta per impedire l’irreversibilità delle crisi aziendali, concedendo ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale volte alle mediazioni fra creditori-debitori. Il meccanismo di allerta può essere innescato dal debitore o d’ufficio dal tribunale. In tal caso viene nominato un esperto con il compito di risolvere la crisi, previo raggiungimento di un accordo con i creditori. La soluzione è incentrata sull’istituzione presso ogni Camera di commercio di un organismo che assiste il debitore, che avrà a disposizione 6 mesi per ricercare una soluzione concordata con i creditori. Quest’ultimo, sia esso persona fisica o giuridica, ma non società quotata o grandi impresa, se attiva tempestivamente l’allerta godrà di misure premiali.
L’organismo di composizione della crisi darà priorità a quelle proposte che assicurano la continuità aziendale, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e costi delle procedure concorsuali (responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo i crediti prededucibili).
Poiché la riuscita dell’istituto dipenderà dall’adeguata organizzazione e professionalità dell’organismo sarà scelto un unico organismo ed il collegio da questo nominato sarà formato da tre esperti professionisti designati uno dalla Camera di Commercio, uno dal presidente del tribunale delle imprese e uno dalle associazioni di categoria.
I creditori pubblici qualificati, quali l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione dovranno avvisare immediatamente il debitore che la sua esposizione ha superato l’importo rilevante e segnalare poi agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all’organismo, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante a fronte dell’inerzia del debitore.
Il procedimento davanti all’organismo di composizione durerà al massimo sei mesi e comporterà una attenta analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Tale procedimento non impedirà l’adozione, da parte del giudice, su richiesta dell’imprenditore, di “misure protettive” temporanee, necessarie per portare a termine la trattativa con i creditori, revocabili in caso di frode ai creditori o quando il collegio di esperti riferisce che non è possibile arrivare a una soluzione concordata della crisi o che non vi siano giustificati progressi nell’attuazione delle misure idonee a superare la crisi.
Se la ricerca di una soluzione alla crisi si concluderà positivamente, il collegio dovrà attestare che l’imprenditore ha posto in essere le misure idonee al superamento della crisi. Se però il collegio non individuerà misure idonee a superare la crisi e attesterà lo stato di insolvenza, l’organismo ne darà notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede perché accerti tempestivamente l’insolvenza.
Obiettivo: ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure.
31 ottobre 2017
Maria Benedetto