Un recentissimo intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione ha risolto il contrasto ermeneutico esistente sulla questione del perfezionamento della notifica diretta postale dell’atto impositivo per mancata consegna per rifiuto, temporanea assenza del destinatario o inidoneità di altre persone a ricevere l’atto stesso.
La questione di diritto, risolta dal giudice nomofilattico, è di particolare importanza in ragione dell’incidenza sulla generalità degli atti in materia civile, amministrativa e penale.
Notifica di atto impositivo e nozione di irreperibilità relativa: il principio
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Per assolvere l’onere della prova circa il perfezionamento di una procedura di notifica di atto impositivo mediante l’impiego diretto del servizio postale in caso di temporanea assenza del destinatario, cosiddetta “irreperibilità relativa” non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD), essendo necessario il deposito dell’avviso di ricevimento di tale raccomandata.
Tale principio è stato precisato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione. [1]
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La vicenda
Il fisco ha notificato ad un contribuente una cartella di pagamento derivante da avvisi di accertamento emessi nei confronti dello stesso contribuente.
Questi ha impugnato l’atto esattivo eccependo che non gli erano stati notificati i prodromici atti impositivi e conseguentemente il titolo esecutivo legittimante la minacciata esecuzione esattoriale era inesistente.
Il giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso, poiché il contribuente non aveva assolto all’onere di impugnare anche nel merito gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata.
Il giudice del gravame ha confermato le statuizioni del giudice di prime cure attesa la ritualità della procedura notificatoria degli avvisi di accertamento.
La pronuncia della Cassazione
Le Sezioni Unite del giudice di legittimità, con la pronuncia citata, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul modo per assolvere l’onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l’impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del contribuente ed, in particolare, hanno chiarito che non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD) essendo necessario il deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento di tale raccomandata.
L’iter logico-giuridico, sviluppato dagli Ermellini, fondato su una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 8 L. 890/1982, ha puntualizzato quanto segue.
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, secondo le previsioni della Legge n. 890/1982, qualora l’atto notificato non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, per temporanea assenza del destinatario stesso, per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo.
La prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, c.d. CAD.
Non è a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Per considerare perfezionata la procedura di notificazione è necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD e a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento [2] .
Va disatteso, quindi, il diverso orientamento [3] secondo cui è sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Non è sufficiente che l’Ente impositore notificante produca in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto notificando con l’attestazione di spedizione della CAD.
Le Sezioni Unite hanno concluso che il fisco, nella specie, non ha assolto l’onere probatorio in questione nel modo prospettato e, conseguentemente, hanno ritenuto fondate le eccezioni di invalidità degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata e quella correlata di invalidità conseguenziale di tale atto della riscossione sollevata dal contribuente.
Conclusioni
In caso di notifica “postale diretta” non perfezionatasi con la consegna del plico raccomandato a causa della temporanea assenza del contribuente è onere processuale del fisco produrre in giudizio l ‘avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata contenente detto avviso.
Non giova al fisco produrre giudizialmente soltanto l’avviso di ricevimento della “prima raccomandata” (quella contenente l’avviso di accertamento notificando), con l’attestazione dell’agente postale della temporanea assenza della destinataria e dell’avvenuta spedizione della “seconda raccomandata” prescritta dall’ articolo 8 secondo comma seconda parte legge n. 890/1982.