La notifica dell’atto impositivo eseguita dall’ufficiale notificante al contribuente irreperibile è nulla se si limita a chiedere ai vicini di casa senza fare ricerche più specifiche sul territorio del comune. Il parere della Cassazione.
La Cassazione su notifica nulla e irreperibilità del destinatario
Il principio contenuto nella recente sentenza n. 22893/2020 della Cassazione fa emergere che, qualora il destinatario si è trasferito in località sconosciuta, il messo, prima di effettuare la notifica, deve eseguire ricerche nel comune dove c’è il domicilio fiscale per verificare che il trasferimento non si sia risolto in un cambio di indirizzo nello stesso comune.
La notifica in ambito tributario è disciplinata dalle norme del Cpc, (artt. 137 e ss), a cui si richiama l’art. 16, comma 2, del D.lgs n. 546/1992., recante norme sul processo tributario.
L’attività di notifica può essere eseguita, oltre per opera dell’ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’amministrazione procedente.
La notifica può essere eseguita “brevi manu” ossia con la consegna diretta dell’atto (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario), nonché a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
L’art. 139 c.p.c. stabilisce che, se il destinatario non viene trovato in casa, l’ufficiale giudiziario (o, agente postale) consegna copia dell’atto a un familiare maggiore di 14 anni; non palesemente incapace; legato da un rapporto di convivenza non occasionale; all’interno dell’abitazione o residenza del destinatario effettivo dell’atto.
L’avverbio «palesemente» lascia intendere che l’ufficiale giudiziario non deve fare indagini, chiedere documenti o sottoporre a test il soggetto che gli apre la porta.
La notifica è valida solo se fatta al