Decontribuzione Sud, nuovi chiarimenti per le agenzie di somministrazione

L’INPS ritorna sulla questione di Decontribuzione Sud e della possibilità di usufruire dell’incentivo da parte delle agenzie di somministrazione. Con apposito Messaggio infatti ritorna sulla precedente opinione pubblicata, estendendo la possibilità di accedere al bonus anche per le agenzie di somministrazione con sede legale o operativa in Regioni diverse da quelle ammesse allo sgravio, purché il lavoratore sia adibito al lavoro in Regioni che invece sono ammesse all’incentivo contributivo.

Decontribuzione Sud e questione della somministrazione

decontribuzione sud agenzie somministrazioneIl beneficio “Decontribuzione Sud”, introdotto da parte del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con Legge n. 126/2020) articolo 27, è stato prorogato da parte della Legge di Bilancio 2021 e tale incentivo all’assunzione nelle Regioni meridionali ci farà infatti compagnia fino al 31 dicembre 2029.

Alcune perplessità erano sorte nei mesi scorsi per quanto concerne la gestione di tale strumento da parte delle agenzie di somministrazione.

 

La prima opinione sulla somministrazione da parte dell’INPS

L’INPS aveva specificato che il beneficio non poteva essere riconosciuto per il lavoratore in somministrazione se tale lavoratore, pur svolgendo le attività in unità operative situate in aree svantaggiate nelle quali è riconoscibile il bonus, facesse capo ad un utilizzatore situato in una Regione diversa rispetto a quelle ammesse ad usufruire dello sgravio.

Ciò in quanto la prima opinione in merito dell’Istituto Previdenziale riteneva che, al fine del riconoscimento della decontribuzione, bisognasse tener conto non della sede nella quale il lavoratore in somministrazione lavorava bensì della sede nella quale era ubicato il datore di lavoro.

 

Le nuove istruzioni INPS

L’INPS però, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti, ha successivamente rivisto il proprio orientamento lasciando inizialmente la questione in stand-by e poi rivedendo la propria opinione con un nuovo Messaggio, affermando invece che se il lavoratore svolge la propria prestazione di lavoro presso un utilizzatore ubicato nelle Regioni del Mezzogiorno, il beneficio potrà essere riconosciuto a prescindere da dove l’agenzia di somministrazione abbia effettivamente sede legale ovvero operativa.

Tale beneficio non potrà invece essere riconosciuto nel caso in cui il lavoratore, benché dipendente di un’agenzia di somministrazione con sede legale o operativa nel Mezzogiorno, svolga la propria prestazione presso un utilizzatore che si trova in Regioni non ammesse all’ottenimento dello sgravio Decontribuzione Sud.

 

Obblighi dell’agenzia di somministrazione

A tale proposito bisogna effettuare una precisazione: come specificato anche da parte dell’ultimo Messaggio INPS, sulla base dell’articolo 33, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015, il contratto di somministrazione di lavoro comporta che l’utilizzatore debba comunicare al somministratore anche il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori dipendenti che svolgono le stesse mansioni dei lavoratori da somministrare, rimborsando al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore di tali lavoratori.

Ciò comporta che il costo del lavoro effettivamente sostenuto da parte dell’agenzia di somministrazione debba essere sempre trasferito in capo all’azienda utilizzatrice e i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione devono di conseguenza essere sempre imputati all’utilizzatore.

Ciò significa che in caso di godimento di agevolazioni, le agenzie di somministrazione non beneficiano direttamente delle misure di decontribuzione, ma sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici; pertanto in sede di valutazione delle istanze per l’accesso alla Decontribuzione Sud le agenzie di somministrazione avranno cura di verificare – sulla base della comunicazione obbligatoria effettuata con il modello UniSomm – se il rapporto intercorrente tra impresa utilizzatrice e il medesimo lavoratore sia collocata nelle Regioni ammesse alla misura, e in tal caso sarà possibile inserire il codice di autorizzazione “0L”, per la durata del rapporto di lavoro, compresi i periodi pregressi che decorrono a partire dal 1° ottobre 2020 ed entro il 31 dicembre 2021.

A seguito dell’utilizzo di tale codice di autorizzazione, le agenzie di somministrazione potranno effettivamente fruire della misura anche per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno recuperando le eventuali quote di decontribuzione relativa alle mensilità pregresse, seguendo le indicazioni che sono state fornite con le Circolari nn. 122 del 22 ottobre 2020 e 33 del 22 febbraio 2021.  

 

Agenzie con sede nel Mezzogiorno ma lavoratori ubicati in Regioni non ammesse allo sgravio

Per le agenzie di somministrazione che hanno sede legale o operativa nelle Regioni del Mezzogiorno e che hanno fruito della decontribuzione per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in Regioni per le quali non è possibile fruire dello sgravio (seguendo le istruzioni del precedente Messaggio INPS n. 72/2021), non si procederà al recupero della misura fruita tra ottobre e marzo 2021 (ossia fino alla pubblicazione del Messaggio n. 1361/2921).

Resta però fermo che dal mese successivo alla data di pubblicazione di tale Messaggio, l’incentivo Decontribuzione Sud sarà considerato legittimo solamente laddove il lavoratore presti la propria attività nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Fonti:

Messaggio INPS n. 72 dell’11 gennaio 2021

Messaggio INPS n. 1361 del 31 marzo 2021

 

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A cura di Antonella Madia

Venerdì 23 aprile 2021