In tema di contenzioso tributario, pur se l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 ha natura tassativa, tuttavia ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è ricorribile davanti al giudice tributario, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche il cd. avviso bonario. Così si esprime la Cassazione.
Per la Corte, la decisione della CTR, nella parte in cui ha escluso l'autonoma impugnabilità della c.d. comunicazione d'irregolarità emessa nell'ambito del procedimento di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, si è posta in contrasto con il consolidato indirizzo interpretativo espresso al riguardo dalla Corte (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2016, n. 3315; Cass. sez. 5, 28 luglio 2015, n. 15957; Cass. sez. 6-5, ord. 28 novembre 2014, n. 15957), cui viene assicurata ulteriore continuità, secondo cui:
"In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente