L’affrancamento del valore fiscale delle partecipazioni – casi particolari

La Legge di Bilancio 2021 ha riproposto la norma che consente di procedere alla rideterminazione del valore fiscale del valore delle partecipazioni in società, detenute “privatamente” dai contribuenti.
Nonostante si tratti di una normativa nota ai contribuenti sin dalla prima entrata in vigore nel 2002, vi sono talune importanti implicazioni legate alla rivalutazione delle partecipazioni, tra le quali, in particolare, le modalità tramite cui scomputare l’imposta sostitutiva versata per precedenti procedure di affrancamento, la possibilità di rivalutare solo “parzialmente” le partecipazioni stesse e l’eventuale abusività della condotta da parte di chi procede con l’affrancamento e con la successiva alienazione dei titoli rivalutati.
Con la presente Linea guida si esamineranno gli aspetti di interesse menzionati in precedenza, anche in considerazione di quanto riportato in proposito dai più recenti pareri di prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalle pronunce della giurisprudenza.

Rivalutazione delle partecipazioni: premessa

La facoltà di rideterminare il costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate è stata originariamente introdotta nell’ordinamento tributario dall’art. 5 della Legge 448/2001.

Successivamente, tale misura agevolativa è stata oggetto di varie “riedizioni”, ad opera di diversi provvedimenti, l’ultimo dei quali risulta l’art. 1, commi 1122 e 1123, della Legge 178/2020 (“legge di Bilancio 2021”).

Ad oggi risulta infatti possibile procedere con l’affrancamento delle partecipazioni in società non quotate, detenute alla data del 01/01/2021, da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Soggetti, questi ultimi, che possono decidere di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni che risultano possedute al di fuori del regime d’impresa, versando un’imposta sostitutiva nella misura dell’11%.

Tale imposta sostitutiva deve essere calcolata sull’intero valore della partecipazione affrancata (trattandosi in seguito il tema della rivalutazione parziale[1]), valore che deve risultare da apposita perizia redatta da parte di un soggetto abilitato.

Sulla base di quanto previso dall’ultima “riedizione” della disciplina sulla rivalutazione (legge di Bilancio 2021), l’imposta sostitutiva dovuta deve essere versata entro il 30 giugno 2021, interamente o per l’importo della prima rata (delle tre complessive, di pari importo, nelle quali può essere suddiviso il quantum dovuto).

Termine ultimo, quello del 30 giugno, entro il quale deve essere parimenti asseverata la perizia di stima appositamente redatta da parte del soggetto abilitato.

Visti i caratteri principali della misura agevolativa in oggetto, si esamineranno in seguito alcuni degli aspetti ritenuti di maggiore interesse per gli operatori, menzionando, in particolare, alcune tematiche sulle quali sono sorte nel tempo talune perplessità a livello interpretativo – specialmente sulla base di quanto riportato in proposito dalla prassi amministrativa.

 

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La rivalutazione successiva delle partecipazioni e la possibilità di recuperare quanto versato nell’ambito di una precedente procedura di affrancamento

Una prima circostanza di interesse, per chi si sia trovato in passato ad affrancare una partecipazione che detiene, è quella relativa alla rivalutazione successiva della medesima partecipazione. Sussistendo, in tale ultimo caso, per il soggetto che rivaluta nuovamente lo stesso titolo partecipativo, la possibilità di “recuperare” l’importo dell’imposta sostitutiva che aveva versato per la rivalutazione “originaria”.

In proposito, occorre notare che l’art. 7, comma 2, lett. ee) del DL 70/2011[2] stabilisce espressamente, per i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni ex art. 5 della Legge 448/2001 e che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle medesime partecipazioni, la possibilità di detrarre, dall’imposta sostitutiva dovuta per la “nuova” rivalutazione, l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata per il precedente affrancamento[3].

Al riguardo, va notato che il contribuente che intende rivalutare una partecipazione già in precedenza affrancata può procedere con lo scomputo dell’imposta sostitutiva relativa a precedenti affrancamenti anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore della partecipazione inferiore a quello risultante dalla perizia redatta per la rivalutazione “originaria” (come peraltro affermato anche dall’Agenzia delle Entrate[4]).

Dandosi luogo, in questo caso, all’affrancamento c.d. “al ribasso”.

Risulta in ogni caso evidente che l’importo da scomputare, in sede di successivo affrancamento “al ribasso” del valore della partecipazione, non potrà comunque eccedere quanto dovuto per tale ultima procedura di rideterminazione del valore fiscale del titolo partecipativo.

Quella appena riportata risulta l’unica limitazione effettivamente riscontrabile in materia di scomputo di quanto versato in caso di rivalutazioni plurime (“al ribasso”) della medesima partecipazione.

Ciò risulta senza dubbio ricavabile anche dallo stesso disposto dell’art. 7, comma 2, lett. ff) del Dl 70/2011, norma che disciplina la possibilità di richiedere a rimborso quanto versato per una precedente rivalutazione.

Rimborso il cui importo non può eccedere, per l’appunto, quanto “dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata”.

 

Modalità di scomputo dell’imposta sostitutiva precedentemente versata

Un tema di particolare interesse per gli operatori che abbiano affrancato una partecipazione e che desiderino procedere con una successiva rivalutazione, è quello relativo alle modalità tramite le quali procedere, in sede di “nuovo” riallineamento del valore delle partecipazioni, con lo scomputo dell’imposta sostitutiva versata per il precedente affrancamento.

Come rilevato in precedenza, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esaminare lo scomputo dell’imposta sostitutiva nell’ipotesi in cui un soggetto abbia provveduto, in precedenza, ad affrancare il valore della partecipazione.

Infatti, nella circolare n. 47 del 2011 (§ 2), l’Agenzia ha definito operativamente in che modo dev’essere effettuato tale scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione successiva.

In particolare, in tale documento di prassi è stato specificato che l’imposta sostitutiva versata in sede di precedenti rideterminazioni del valore delle partecipazioni va decurtata dall’ammontare complessivo dell’imposta dovuta per effetto della “nuova” rivalutazione.

L’imposta in tal modo determinata potrà quindi essere (eventualmente) ripartita in tre rate di pari importo – come da normativa applicabile ordinariamente al versamento di quanto dovuto per la sostitutiva.

Con riferimento al caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva, occorre notare che l’importo “netto” da versare – a titolo di imposta sostitutiva – andrà ripartito nelle rate solo dopo lo scomputo di quanto già corrisposto per l’“originaria” rivalutazione, senza invece detrarre tale ultimo importo da quanto dovuto per la prima rata.

In sostanza, è necessario:

  • per prima cosa scomputare, dall’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva dovuta in sede di “nuova” rivalutazione del valore, quanto versato per il precedente affrancamento;
     
  • solo successivamente all’effettuazione di detto scomputo si dovranno determinare le tre rate dovute, le quali si ribadisce dover risultare di pari importo.

Ad esempio, qualora l’imposta dovuta per la “nuova” rideterminazione del valore fiscale di una partecipazione risulti pari ad euro 900.000, e quella già versata in occasione di un precedente affrancamento (della medesima partecipazione), che si intende scomputare, fosse pari ad euro 300.000, l’importo dell’imposta sostitutiva che si dovrà versare per la “nuova” rivalutazione risulterà pari ad euro 600.000 (900.000 – 300.000).

Qualora il contribuente desideri procedere con la rateizzazione, le tre rate dovute non potranno che risultare pari ad euro 200.000 cadauna (600.000 / 3).

Come già riportato, non risulterà invece possibile procedere con la preliminare ripartizione del quantum dovuto per la successiva procedura di affrancamento in tre rate (900.000 / 3 = 300.000) e con il conseguente scomputo dell’importo versato in precedenza (300.000) dalla prima rata (nel caso in esame non versando alcunché).

 

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***

 

NOTE

[1] Ipotesi di rivalutazione nella quale viene versata l’imposta sostitutiva che corrisponde all’affrancamento solamente di una parte della partecipazione detenuta (per la quale viene redatta la perizia di stima).

[2] Norma che, occorre precisarlo, si riferisce alla rivalutazione sia delle partecipazioni che dei terreni.

[3] Possibilità che, evidentemente, è stata riconosciuta anche da parte della giurisprudenza di legittimità (si vedano, fra le altre, Cassazione n. 29586 del 16/11/2018, n. 18712 del 13/07/2018 e n. 24057 del 12/11/2014), nonostante il parere contrario, nei casi in esame, dell’autorità fiscale.

[4] Cfr. circolare n. 47 del 24/10/2011 (§ 2).

 

Nomos

Venerdì 16 aprile 2021

 

Questo intervento è estrapolato dalla Linea Guida n. 1/2021 di NomosSCARICALA GRATUITAMENTE–>

 

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LINEA GUIDA N. 1/2021

“L’affrancamento del valore fiscale delle partecipazioni: riflessioni su aspetti di interesse tra normativa applicabile, prassi amministrativa e pronunce giurisprudenziali”

SOMMARIO

Premessa

1. La rivalutazione successiva delle partecipazioni e la possibilità di recuperare quanto versato nell’ambito di una precedente procedura di affrancamento
 

1.1 Modalità di scomputo dell’imposta sostitutiva precedentemente versata
 
2. La rivalutazione parziale delle partecipazioni e la (eventuale) “stratificazione” dei titoli affrancati
 
2.1 I dubbi sulle argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate su affrancamento e stratificazione: riflessioni sul corretto trattamento delle operazioni di affrancamento parziale
 
2.2 Lo scomputo di quanto versato per una precedente rivalutazione anche in caso di successivo affrancamento parziale: il concetto di “medesimo bene”
 
3. La rivalutazione delle partecipazioni e l’abuso del diritto
 
3.1 Affrancamento del valore fiscale delle partecipazioni e possibile abusività della Condotta

3.2 Affrancamento di partecipazioni in società con riserve di utili pregresse
 
3.3 La recente prassi dell’amministrazione finanziaria su rivalutazione delle partecipazioni ed elusività delle condotte
 
3.4. Le pronunce della giurisprudenza in tema di affrancamento e abuso
 
4. Conclusioni

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