Ricorso senza firma qualificata, inammissibile

di Enzo Di Giacomo

Pubblicato il 25 marzo 2021

Il ricorso presentato a mezzo PEC con firma analogica e non con firma qualificata o digitale è da considerarsi inammissibile.
L’obbligo della sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualifica è stata prevista dal legislatore (a partire dall'1/7/2019) in quanto costituisce l’unica modalità che consente di ricondurre l’atto con certezza al titolare dello stesso.

Codice dell’Amministrazione digitale: presupposti normativi

ricorso senza firma digitale qualificataIl d. lgs n. 82/2005, come modificato dal d. lgs n. 179/2016, recante il Codice dell’Amministrazione digitale (poi CAD), stabilisce le regole e conseguenti istruzioni operative per l’emissione degli atti impositivi in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale.

Tale normativa in tema di digitalizzazione della P.A., in adeguamento anche al Regolamento comunitario (IDAS), ha imposto l’adozione dei documenti informatici, lasciando come residuale l’utilizzazione di documenti informatici.

In conformità all’art. 40 del CAD, le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti mediante mezzi informatici sulla base delle regole contenute nel Dpcm 13/11/2014.

In particolare, l’art. 6, comma 2, del CAD stabilisce che:

“Le disposizioni delle attività ispettive e di controllo fiscale non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale ….”.

Appare da detta norma che gli atti impositivi non rientrano tra questi ultimi atti a cui vanno senza dubbio ricondotti gli atti adottati in occasioni di verifiche ispettive e indagini collegati all’esercizio del potere di accertamento.

Comunque la distinzione tra l’attività accertativa e quella preliminare di verifica e controllo risulta connaturata nella normativa fiscale.

La modifica apportata dal legislatore all’art. 60 del Dpr. n. 600/1973, con la previsione del comma 6, dell’art. 7-quater del d.l. n. 193/2016, ha introdotto la notifica a mezzo Pec degli avvisi di accertamento, il che implementa l’utilizzo dei documenti informatici.

Il comma 6-bis all’art. 2 del CAD, ha finito per sancirne espressamente l’applicabilità agli atti di liquidazione, rettifi