Profili IVA della vendita di merce attraverso un magazzino UE

di Ennio Vial Silvia Bettiol

Pubblicato il 17 marzo 2021

Nel presente intervento esamineremo i profili IVA delle cessioni di beni effettuati da una impresa italiana attraverso un magazzino collocato in un Paese comunitario. L’analisi è condotta sul presupposto che il magazzino non configuri una stabile organizzazione della impresa italiana nel Paese comunitario. Illustriamo la nostra analisi attraverso quattro casi pratici di operazioni che coinvolgono il cedente italiano e soggetti esteri.

Vendite attraverso magazzino UE: introduzione

iva vendita merce magazzino ueNei casi che andiamo ad esaminare, si ha a che fare con vendita di merce che parte da un magazzino che l’impresa italiana – supponiamo Alfa spa - detiene in un Paese UE – supponiamo in Slovenia- e giunge ad un cliente soggetto iva[1].

In sostanza, trascuriamo le ipotesi di vendite a privati.

Ulteriore ipotesi è che Alfa spa sia dotata in Slovenia di una partita iva quale identificazione diretta (I.D.) o quale rappresentante fiscale.

Le conclusioni cui giungeremo devono infatti intendersi confermate anche nel caso in cui, in luogo dell’I.D. vi fosse un rappresentante fiscale.

Talune differenze, al contrario, emergerebbero qualora alfa spa avesse in Slovenia una Stabile Organizzazione (S.O.).

Le 4 ipotesi che analizzeremo in seguito sono le seguenti:
  • 1° Caso: cessione a cliente italiano di merce spedita da magazzino in Slovenia e consegnata in Italia a cliente di Alfa Spa
     
  • 2° Caso: cessione a cliente UE di merce spedita da magazzino in Slovenia e consegnata in UE a cliente di Alfa Spa
     
  • 3° Caso: cessione a cliente EXTRA - UE di merce spedita da magazzino in Slovenia e consegnata in EXTRA- UE a cliente di Alfa Spa
     
  • 4° Caso: cessione a cliente in Slovenia di merce spedita da magazzino in Slovenia e consegnata in Slovenia a cliente di Alfa Spa

Esaminiamo di seguito le varie casistiche proposte seguendo un ordine diverso da quello di cui sopra, al fine di sviluppare al meglio ragionamenti e argomentazioni.

 

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Caso 3 – cessione a cliente EXTRA – UE, merce spedita da magazzino in Slovenia e consegnata in EXTRA- UE a cliente di alfa Spa

Il caso analizza l’operazione di cui alla successiva figura 1.

Si tratta di cessione a cliente EXTRA - UE di merce che, seppur venduta da alfa ITALIA, parte dal magazzino SLO di alfa per giungere in uno Stato Extra UE.

Figura n.1)

iva vendita merce magazzino ue

In questa ipotesi, nell’ottica slovena, viene effettuata una esportazione ai sensi di quella che in Italia, per intenderci, è la previsione contenuta nell’articolo 8 DPR 633/72.

In altre parole, la p.iva slovena di alfa effettua una operazione non imponibile art. 8 declinata secondo le regole locali slovene.

Tale circostanza comporterà l’emissione di una fattura da parte dell’I.D. slovena e l’avvio di una procedura doganale di esportazione.

Non è dovuta alcuna compilazione di modelli INTRASTAT in quanto non si tratta di una operazione intracomunitaria.

Dal lato italiano, l’operazione risulta essere Fuori Campo IVA in base all’art. 7bis dpr 633/72.

La norma, infatti, prevede che:

Le cessioni di beni, (…), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

In sostanza, la rilevanza ai fini iva delle cessioni di beni in Italia postula, limitando la nostra analisi ai beni mobili, che il bene mobile parta dall’Italia.

Ragionando a contrariis, poiché il bene parte dalla Slovenia, possiamo dire che la cessione risulta esclusa da IVA in Italia per difetto del principio di territorialità.

A questo punto si pone il problema di valutare se l’operazione sia soggetta a fatturazione in Italia e, in caso di risposta affermativa, se l’operazione stessa sia soggetta alla fatturazione elettronica.

Questa seconda questione, benché debba essere valutata solamente dopo aver risposto positivamente al primo quesito, può esser subito smarcata vista la sua semplicità.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 D. Lgs. 127/2015, la fattura elettronica è dovuta solo per operazioni che intercorrono tra soggetti “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.

Poiché il cliente Extra UE non è un soggetto né residente né stabilito in Italia, bensì in altro Paese Extra Ue, la fatturazione elettronica non è dovuta.

A questo punto, si pone il problema di valutare se l’emissione della fattura sia obbligatoria.

La norma di riferimento è costituita dal comma 6bis dell’art. 21 DPR 633/72, che si riporta integralmente nella seguente tabella:

 6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn.da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta"

 

La norma citata prevede ch