Il regime fiscale di neutralità interno per i conferimenti di aziende e rami aziendali può essere adottato anche per i conferimenti di aziende tra Stabili Organizzazioni residenti di soggetti non residenti.
Secondo l’Agenzia, se le partecipazioni ricevute a fronte del conferimento sono attribuite non alla SO conferente ma direttamente alla casa madre, la loro assegnazione ai soci ne comporta il realizzo al valore normale.
Conferimento Stabile Organizzazione italiana tra soggetti non residenti: aspetti generali
Il conferimento dell’azienda della stabile organizzazione (SO) italiana di un soggetto non residente, nella SO di un diverso soggetto non residente, non comporta gli effetti realizzativi dell’“exit tax”, né quelli che si associano all’“entry tax”, cioè all’ingresso di attivi “esteri” in Italia, ma può fruire dei normali regimi fiscali di neutralità previsti per i conferimenti interni.
Va infatti considerato che l’azienda non fa che “passare di mano” tra i due soggetti, conferente e conferitario, identificantisi in due SO che mantengono ciascuno la propria identità “nazionale” ai fini delle imposte sui redditi.
Per questi conferimenti si applica infatti la neutralità fiscale di cui all’art. 176 del TUIR; non emergono, quindi, plus o minusvalenze relative all’azienda oggetto del conferimento per quanto riguarda i beni che sono mantenuti in Italia e – semplicemente – transitino in altra SO residente, sempreché la SO conferitaria subentri nella posizione della SO conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita.
Sui conferimenti neutrali
Un breve passaggio sul conferimento neutrale ex art. 176 del TUIR: nell’ambito di tale regime – che deroga al principio della tassazione dei plusvalori secondo il valore normale – non si realizzano plus o minusvalenze, purché il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita.
Il soggetto conferitario deve invece subentrare nella posizione del conferente relativamente agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda, distinguendo in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi i valori esposti in bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti, con la relativa differenza (si ritiene che ciò comporti identità circa le modalità di determinazione dell’attivo e del passivo, con forti dubbi circa la possibilità di ammettere a tale regime i conferimenti tra imprese IAS e OIC).
In tale sede sono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi che devono sussistere affinché:
- i maggiori valori emergenti a seguito dell’imputazione del disavanzo di fusione o scissione non siano imponibili in capo al beneficiario;
- i conferimenti non costituiscano realizzo di plus o minusvalenze.
In questo tipo di operazioni si realizza, tra il soggetto conferente e il soggetto conferitario, la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita (circolare n. 320 del 19.12.1997 – paragrafi 2.10.1 e 2.10.2).
Nel regime del conferimento d’azienda in neutralità avviene il trasferimento di un’azienda, o di un ramo aziendale, tra due soggetti.
Si osserva che:
- il soggetto conferitario deve necessariamente essere una società di capitali o un ente commerciale residente;
- il soggetto conferente può anche essere un imprenditore individuale o una società di persone commerciale residente.
Il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 176 è quello naturale per i conferimenti di azienda, mentre l’applicazione del regime ordinario è subordinata a un’apposita opzione da esercitarsi nell’atto di conferimento.
Come conseguenza del regime di neutralità per i conferimenti, è possibile esporre in contabilità – sia per la conferitaria che per la conferente – valori fiscali più elevati rispetto a quelli dei beni conferiti, senza che ciò com