Il disconoscimento di un credito iva operato non per contestazione di merito ma sul mero riscontro formale dell’omessa presentazione della dichiarazione fiscale in cui il credito IVA è sorto e preteso, richiede l’emissione di un previo avviso di recupero o quanto meno di un avviso bonario?
La fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA consente all’Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratte e la conseguenziale emissione di cartella di pagamento, senza la necessità della previa notifica dell’avviso di accertamento, trattandosi di controllo formale basato su dati in possesso dell’anagrafe tributaria?
L’eventuale contestazione di un credito IVA esistente e, però, non inserito in Unico (in quanto non presentato) circa la sua detraibilità necessita di un avviso di accertamento motivato con obbligo di contraddittorio obbligatorio o può essere sufficiente la “semplice” cartella di pagamento?
A tali interrogativi fornisce una risposta il presente contributo alla luce di recenti interventi del giudice di legittimità.
Disconoscimento della detraibilità del credito IVA: principio
Il disconoscimento della detraibilità del credito IVA non richiede il preventivo avviso di accertamento trattandosi di procedura con atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n 3185 del 9 febbraio 2021.
La vicenda
Il fisco, a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa ad IVA per l’anno d’imposta 2009,ha disconosciuto la detraibilità del credito IVA maturato nell’esercizio 2007 ed inserito nella dichiarazione relativa all’esercizio di imposta 2008 sul presupposto che la contribuente non aveva presentato la dichiarazione.
I giudici tributari di merito hanno annullato la cartella impugnata sul rilievo che il fisco avrebbe dovuto far precedere alla preventiva notifica di un avviso di accertamento.
La pronuncia della Cassazione
Gli Ermellini, con la citata pronuncia, hanno accolto i motivi di doglianza del fisco rinviando la controversia innanzi al giudice del gravame anche per la liquidazione delle spese di legittimità sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.
Il fisco avvalendosi di procedure automatizzate procede a ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni ed è quindi legittimata a verificare la corrispondenza fra il valore del credito indicato come credito dell’anno precedente e riportato nella dichiarazione presentata per l’anno di imposta successivo, con l’importo esposto nella dichiarazione relativa all’anno precedente in cui il credito è maturato.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo [1]dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, es