Agevolazioni Prima Casa: premessa
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono le seguenti:
- applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2%;
- applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna;
- se la vendita è soggetta ad Iva, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta al 4%
Tali agevolazioni spettano all’acquirente che alternativamente:
- risieda nel Comune in cui è sito l’immobile;
- si impegni a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi dall’acquisto,;
- svolga la propria attività nel predetto comune.
Il contribuente che ha maturato un credito di imposta relativo all’agevolazione “prima casa”, può utilizzarlo nei seguenti modi:
- per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni;
- in diminuzione dall’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- in compensazione dalle somme dovute ai sensi del D.Lgs. 241/97.
Tale credito può essere utilizzato alternativamente nell’ipotesi sopraesposte.
Questi gli argomenti trattati:
- Agevolazione “prima casa”: che cosa è
- Agevolazione prima casa: requisiti richiesti
- Agevolazione “prima casa” per successione o donazione
- Fattispecie particolari
- immobile in costruzione
- Pertinenze dell’immobile prima casa
- Agevolazioni “prima casa” per i soggetti residenti all’estero
- Agevolazione in favore del coniuge che rinuncia all’eredità
- Successivo acquisto di ulteriori quote o diritti sul medesimo bene
- Acquisto di unità immobiliare adiacente rispetto alla propria abitazione
- Come si perde l’agevolazione prima casa
- Credito di imposta “prima casa”: che cosa è e come utilizzarlo
- Esempio 1
- Esempio 2
- Vantaggi
Agevolazione prima casa: che cosa è
Il bonus prima casa consiste in una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale.
Con i benefici in questione sono ridotte sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’Iva, se si acquista da un’impresa.
Inoltre non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.
Queste agevolazioni interessano chi acquista un’abitazione principale e, in generale, si applicano quando:
- il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni prima casa non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- il fabbricato si trova nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora.
Ma in cosa consistono nella pratica le agevolazioni fiscali previste per la prima casa?
- riduzione Iva dal 10% al 4%: possono usufruire dell’agevolazione i contribuenti che acquistano casa direttamente dall’impresa costruttrice, procedendo al pagamento, in misura fissa, di 200 euro per imposta ipotecaria e catastale;
- imposta ipotecaria e catastale in misura fissa: agevolazione che si applica nel caso di acquisti per successioni o donazioni;
- imposta di registro fissa al 2%: agevolazione garantita per gli acquisti da privati. Il bonus consente di pagare l’imposta in oggetto sul valore catastale dell’immobile, sulla base del principio prezzo-valore;
- credito d’imposta: il bonus include anche i soggetti che vendono la propria prima casa e intendono impegnarsi ad acquistare una nuova prima abitazione entro 12 mesi.
Le agevolazioni prevedono la possibilità di sottrarre l’imposta da pagare con quella già pagata per l’acquisto dell’abitazione pre