Le rimanenze di magazzino: premessa
Le rimanenze rappresentano ciò che è stato prodotto da un’impresa ma rimasto invenduto alla fine dell’esercizio: costituiscono costi imputabili a beni ancora in giacenza che si rinviano al futuro esercizio in quanto si possono recuperare tramite i futuri ricavi.
NdR: Sull'argomento potrebbe interessarti...
I limiti della contabilità ordinaria e di quella di magazzino
La valutazione delle rimanenze
Variazioni delle rimanenze e principi contabili
Con il DLgs. n. 139/2015 viene sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica: la versione del vigente OIC 13 evidenzia in maniera puntuale come i beni rientranti nelle rimanenze debbano essere rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà.
Il principio, in ogni caso, precisa che se non vi è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.
Gli acconti versati ai fornitori per l’acquisto di beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui è versato.
Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 1 del Codice civile, il costo d’acquisto comprende anche i costi accessori (quali, ad esempio, i costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente imputabili a quel materiale) ma al netto di resi, sconti commerciali, gli abbuoni e premi: il costo di produzione comprende i costi diretti e quelli indiretti (cd. costi generali di produzione) sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali per la quota ragionevolmente imputa