Come ogni anno, è tempo di accertare o valutare se adottare la contabilità ordinaria e verificare l’insorgenza dell’obbligo di tenere la contabilità ordinaria e di magazzino.
Partendo dal riesame della relativa normativa, esaminiamo le regole delle diverse tipologie di contabilità e la loro utilità.
I limiti di tenuta della contabilità ordinaria
L’art. 18, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce i limiti alla tenuta della contabilità ordinaria, disponendo che [lett. c) e d), del’art. 13, del predetto D.P.R. n. 600/1973]:
- le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate in base all’art. 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55, del D.P.R. n. 917/1986;
qualora i ricavi (Artt. 57 e 85, del D.P.R. n. 917/1986) non abbiano superato l’ammontare:
- di € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- di € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- del tetto previsto per l’attività prevalente (€ 400.000, oppure € 700.000), in presenza di contabilità che distingua i ricavi per prestazioni di servizi da quelli relativi ad altre attività;
- del tetto previsto di € 700.000, per le attività diverse dalle prestazioni di servizi, in assenza di contabilità che non tiene distinta l’annotazione dei ricavi (prestazioni di servizi distinte da altri ricavi):
sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria o analitica, a parte gli obblighi derivanti dal decreto dell’IVA, dalle norme in materia di lavoro, nonché da disposizioni diverse dalle anticipate disposizioni.
Esonerare non significa chiaramente vietare la tenuta, ad esempio, del libro giornale, ma solo dispensare dall’obbligo e, quindi, l’imprenditore può rinunciare e usufruire del predetto esonero a tenere la contabilita ordinaria per l’anno successivo.
Sempre l’art. 18, del D.P.R. n. 600/1973, dispone che:
- il regime di contabilità semplificata, quando non si superano i predetti limiti, si estende di anno in anno;
- il contribuente può optare per il regime ordinario.
Detta opzione decorre dal periodo d’imposta nel corso del quale è manifestata e permane sino a quando non è revocata con un minimo che comprende il periodo stesso e i due successivi;
- le imprese che iniziano l’esercizio di impresa commerciale, se ritengono di conseguire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore ai predetti limiti, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata;
- in particolare, per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante, la determinazione dei limiti di cui sopra, per usufruire del regime semplificato di contabilità, comporta che i ricavi percepiti siano calcolati riducendoli del prezzo sostenuto per l’acquisto dei predetti beni;
- per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi solo gli aggi spettanti e incassati dai rivenditori.
I libri da tenere con la contabilità ordinaria, secondo il codice civile
Secondo l’art. 2214 codice civile, tutti gli imprenditori, ad esclusione dei piccoli imprenditori, qualora esercitino un’attività commerciale (per la sua definizione, si vedano gli artt. 2195 e 2205 c.c.) devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Quindi, in considerazione della dimensione dell’impresa, devono tenere le altre scritture e conservare in ordine, “per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite”.
Pertanto, tranne i piccoli imprenditori, secondo la norma civilistica, tutte le altre imprese individuali e le società di persone [S.N.C. (Art. 2302 c.c.) e S.A.S. (Art. 2315 c.c.) ] devono tenere il libro giornale ed il libro degli inventari, oltre la documentazione contabile prevista dall’art. 2214 c.c.
La società per azioni riceve, dall’art. 2421 c.c., una regolamentazione più complessa, ma, del resto, adeguata alle dimensioni che può assumere. Infatti, oltre che prescrivere quanto previsto dal suddetto art. 2214 c.c. per gli imprenditori, dispone anche la tenuta dei seguenti libri:
- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni, se ricorre il presupposto;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
- libro degli strumenti finanziari emessi, ai sensi dell’articolo 2447-sexies c.c.
I libri indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 8 sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato al n. 5, a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato al n. 6, a cura del comitato esecutivo e il libro indicato al n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
La società a responsabilità limitata deve tenere, oltre al libro giornale e a quello degli inventari, secondo l’art. 2478 c.c.:
- il libro delle decisioni dei soci;
- il libro delle decisioni degli amministratori;
- e il libro delle decisioni del collegio sindacale, se l’organo è stato istituito.
I libri civilistici e fiscali
Le disposizioni tributarie sulla tenuta dei libri sono contenute nell’art. 13, del D.P.R. n. 600/1973, per le:
- S.P.A., le S.A.P.A. e le S.R.L., incluse le S.R.L.S. e le S.R.L. unipersonali;
- S.N.C. e le S.A.S.;
- persone fisiche che esercitano imprese com