Anche quest’anno è giunto il momento di cominciare a predisporre i bilanci.
Come sempre. uno degli elementi rilevanti nella quantificazione dell’utile di esercizio e del reddito sono le rimanenze. In questo articolo analizziamo alcuni casi di valutazione di merci e lavori in corso, con risvolti sia civilistici che tributari
La valutazione delle rimanenze può essere effettuata utilizzando differenti metodi, a seconda della tipologia delle rimanenze:
- beni fungibili e non fungibili;
- cantieri di durata infra annuale;
- cantieri di durata ultra annuale.
Nel presente intervento si cercherà di esporre sia i criteri di valutazione civilistica che quelli fiscali.
Prima di addentrarci nell’analisi delle modalità di determinazione delle rimanenze, analizzando i dettami del codice civile e del Tuir, si vuole fare una riflessione sui risvolti attinenti aspetti amministrativi. Infatti non è sufficiente indicare un numero, ma è indispensabile redigere una accurata e minuziosa documentazione contabile.
Nel presente intervento vengono esposti esempi di redazione della “lista del magazzino” e del prospetto dei cantieri.
Ciò in quanto, in assenza dei predetti documenti, vi possono essere dei risvolti di carattere fiscale ed addirittura penale.
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Valutazione rimanenze: le problematiche fiscali
Il DPR 570/1996 all’articolo 1, comma 1, lettera d) stabilisce che la contabilità è inattendibile quando i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze NON sono indicati in nota integrativa o nel libro degli inventari.
“Ai medesimi fini indicati nel comma 1, le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività d’impresa, quando:
- … le rimanenze di cui all’articolo 59 (ora 92) del citato testo unico delle imposte sui redditi, il controllo deve riguardare beni o categorie di beni il cui valore contabile è non inferiore al 25% di quello complessivo risultante dall’inventario riportato nel bilancio dell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.
….. con riferimento ai beni di cui al predetto articolo 59 (ora 92), dell’1% del valore complessivo dei beni o categorie di beni rilevati a seguito dell’ispezione o verifica fino a € 1.549.370,70 e dello 0,5% di tale valore per la parte che eccede gli € 1.549.370,70”.
Come si vede, il rischio di dichiarazione di inattendibilità delle scritture contabili può manifestarsi in 2 casi:
- la mancata indicazione del criterio di valutazione;
- una valutazione non corretta, ma devono essere superati i parametri sopra descritti.
I risvolti penali
Anche in ambito penale tributario se deve fare qualche meditazione.
Infatti, l’articolo 4 del D.lgs. 74/2000 tratta della fattispecie di dichiarazione infedele.
In caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi (in precedenza da 1 a 3 anni) SE, congiuntamente:
- l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni).
Il comma 1/bis, aggiunto dal D.Lgs. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio, prevede che non costituisce reato:
- non corretta classificazione;
- errate valutazioni degli elementi attivi e passivi se i criteri utilizzati sono stati indicati in bilancio o in altra documentazione fiscalmente rilevante;
- violazioni alla competenza temporale;
- violazioni all’inerenza;
- indeducibilità di elementi passivi reali.
Nello specifico, notiamo che le errate valutazioni degli elementi attivi e passivi non costituiscono fattispecie delittuo