Mancata erogazione del contributo a fondo perduto e ricorso all’autotutela

Quali possono essere i rimedi per i contribuenti che non hanno ricevuto l’erogazione del contributo a fondo perduto previsto per contrastare l’emergenza da Covid-19?
In questo articolo spieghiamo come impostare la pratica in autotutela per correggere gli eventuali “disguidi”, come l’errore nell’indicazione del codice IBAN o dovuti al codice ATECO.

Per quegli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive con il DPCM 24 ottobre 2020 e il DPCM 3 novembre 2020, il DL 137/2020 (agli artt. 1, 1-bis, 1-ter e 2) ha previsto nuovi contributi a fondo perduto.

Si premette, che a livello generale per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo precedente (la cui domanda è scaduta il 13 agosto 2020), il nuovo contributo è stato corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante l’accreditamento sul conto corrente sul quale era stato erogato il precedente contributo.

Questo per precisare che non è necessaria una nuova istanza da inviare all’Agenzia delle Entrate.

È accaduto che per diversi soggetti il contributo non è stato erogato per dei “disguidi interni” come l’errore nell’indicazione del codice IBAN o dovuti al codice ATECO.

 

Quali rimedi utilizzare per poter richiedere tale contributo di cui si aveva diritto?

Intervento del Fondo di Garanzia per il TFR

Partiamo con il dire che prima di agire per le vie giudiziali, è opportuno contattare la Direzione provinciale competente in modo da risolvere la questione in via bonaria.

Se il problema è solo un IBAN errato è sufficiente indicare quello nuovo utilizzando le funzioni necessarie previste dall’Agenzia delle Entrate o indicate dal funzionario.

È bene sempre ricordare, che un confronto costruttivo è sicuramente meglio che instaurare un contenzioso e ciò sia per il contribuente e sia per l’Agenzia delle Entrate.

 

Mancata erogazione del contributo a fondo perduto: il caso di domanda scartata

Nell’ipotesi in cui la domanda di fondo perduto sia stata scartata per tale motivazione l’accreditamento del contributo a fondo perduto avviene (o dovrebbe avvenire) in modo automatico.

Difetta dunque un atto impugnabile e pur rilevando i dubbi sulla natura tributaria del contributo applicandosi per disposizione contenuta nell’art. 25 del DL 34/2020 il D.Lgs. 546/92 non è possibile agire direttamente presso il giudice per obbligare l’Erario ad erogare il contributo per dirla in parole più semplici non è ammessa l’azione di accertamento negativo.

Il contribuente mediante apposita istanza di autotutela può invitare la Direzione Provinciale competente, individuata in base al domicilio fiscale del contribuente ad erogare il contributo a fondo perduto.

Si può tentare poi di ricorrere contro il diniego di autotutela o contro il silenzio-rifiuto.

 
Non è di impedimento quanto scritto in giurisprudenza che nega il ricorso contro il diniego di autotutela, se non in presenza di un non meglio precisato “interesse pubblico” all’annullamento d’ufficio dell’atto.

 

La ratio in questa linea giurisprudenziale, è evitare che il contribuente così facendo eluda i termini decadenziali per ricorrere contro l’atto impositivo.

In questo caso il rischio evidenziato non sussiste, in quanto non c’è stata la notifica di un precedente atto impositivo.

Una soluzione simile è stata in qualche modo ritenuta corretta dalla giurisprudenza che si è pronunciata in merito alla necessità di eccepire l’intervenuta prescrizione del credito successivamente alla notifica dell’accertamento esecutivo o della cartella di pagamento fase procedimentale in cui spesso difetta un atto impugnabile.

La giurisprudenza di legittimità ha sancito che per accedere alla giustizia tributaria è possibile ricorrere contro il diniego di autotutela (Cass. 11 maggio 2020 n. 8719) o contro la proposta di compensazione volontaria con crediti d’imposta (Cass. 19 ottobre 2017 n. 24638).

 

Sull’argomento potresti trovare utile: Indennità COVID-19: gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami – Diario Quotidiano del 23 Febbraio 2021

 

A cura di Gianfranco e Francesco Costa

Venerdì 19 febbraio 2021

 

 

Questo intervento è la prima parte di un articolo più ampio, tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico:

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