La Cassazione chiarisce che l’autotutela parziale, con cui il Fisco riduce una pretesa già definitiva, non può essere impugnata dal contribuente perché non introduce novità lesive per il contribuente. Ma quando una rettifica diventa impugnabile? E quali sono i margini per difendersi? Un approfondimento sui confini dell’autotutela e sui rischi del sottovalutarla.
Autotutela parziale: non impugnabile se l’atto originario è definitivo
La Corte di Cassazione ha confermato che l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela, o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento.
Deve, invece, ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa (Cassazione 7511/2016 cit.; Cassazione n. 29595 del 2018; da ultimo, Cassazione, sez. 5, n. 10947 del 2024).
Con riguardo all’impugnabilità del provvedimento di diniego, anche parziale, di annullamento in via di autotutela di un avviso di accertamento divenuto definitivo, …
…“la determinazione assunta dall’Ente impositore che, in sede di autotutela, agendo d’impulso oppure su sollecitazione del contribuente, adotti un provvedimento di sgravio parziale della pretesa impositiva, sebbene la stessa non sia più suscettibile di impugnazione, non comporta che il contribuente sia per questo legittimato a contestare in giudizio, al fine di opporre il pregiudizio di un interesse proprio ed esclusivo, il mancato esercizio dell’autotutela con riferimento alla parte residua della pretesa tributaria definitiva che, con valutazione discrezionale, non è stata annullata; la contestazione del diniego di autotutela, anche parziale, avverso provvedimen