Il presente contributo analizza le problematiche connesse alle controversie aventi ad oggetto le comunicazioni di scarto delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto. I contribuenti (rectius: richiedenti) possono impugnare innanzi alle Commissioni tributarie provinciali le comunicazioni di scarto delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, emesse telematicamente ovvero notificate tramite PEC?
Impugnabilità delle comunicazioni di scarto per il contributo a fondo perduto: premessa
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”, [1] è stato attribuita all’Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l’attività di recupero[2] di eventuali contributi indebitamente percepiti.
L’Agenzia delle Entrate è chiamata non solo a gestire l’erogazione dei contributi ma anche a verificare la legittimità della domanda, in relazione alle diverse condizioni previste dalla legge (Circolare n. 15 del 13 giugno 2020).
La predetta circolare sul fondo perduto riconosce una tempistica diversa dall’ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate potrà recuperare il contributo in otto anni (cd. controllo di merito).
Il recupero sarà effettuato attraverso apposito atto motivato di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da notificare, a pena di decadenza con le modalità previste dall’articolo 60 del d.P.R. n. 600/1973, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di erogazione (ex articolo 27, comma 16, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) ed è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 546/1992
A seguito di richiesta effettuata il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate sulla base delle informazioni contenute nell’istanza mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Prima dell’erogazione, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati inseriti nell’istanza con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, che possono comportare lo scarto dell’istanza In considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo in esame è concesso sotto condizione risolutiva.
Il controllo dei dati dichiarati dagli interessati che può comportare il recupero del contributo non spettante viene, infatti, posto in essere in una fase successiva a quella dell’erogazione.
Tra i controlli in questione, rientra anche quello inerente alla verifica del conto corrente sul quale effettuare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
L’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto le