La zona economica speciale o zona di libero scambio (ZES) è un’area geografica delimitata all’interno di un paese in cui le imprese nazionali e quelle estere possono importare materiali, svolgere attività di produzione, movimentare beni ed esportare prodotti finiti senza essere soggetti a tariffe (dazi), quote di importazione o esportazione ed altre formalità burocratiche doganali totalmente o in misura ridotta. In questo articolo vediamo come la Legge di Bilancio 2021 è intervenuta per rilanciare le ZES.
Cosa sono le zone economiche speciali (ZES)
La zona economica speciale o zona di libero scambio (ZES) o free trade zones (FTZ) è un’area geografica delimitata all’interno di un paese in cui le imprese nazionali e quelle estere possono importare materiali, svolgere attività di produzione, movimentare beni ed esportare prodotti finiti senza essere soggetti a tariffe (dazi), quote di importazione o esportazione ed altre formalità burocratiche doganali totalmente o in misura ridotta rispetto al resto del territorio della nazione che l’ha istituita.
Per questo motivo si dice che le ZES sono ubicate all’interno del territorio geografico di uno stato ma al di fuori del suo territorio doganale.
Esse, inoltre, sono di solito ubicate presso città od aree importanti e dotate di specifici vantaggi infrastrutturali per il commercio come la presenza di porti, aeroporti, ferrovie, autostrade o frontiere con altri paesi.
L’istituzione delle ZES ha principalmente l’obbiettivo di attirare nell’area geografica di ubicazione nuovi investimenti diretti esteri (IDE) ma anche nazionali.
A tal fine, per le ZES in cui si svolge anche un’attività di produzione o trasformazione, è importante la presenza nell’area anche di zone industriali attrezzate, di manodopera qualificata e non, di centri di ricerca, di filiali di banche ed altri intermediari finanziari e assicurativi, di società di consulenza gestionale, ecc.
Le agevolazioni fiscali per le imprese insediate nelle ZES: il credito d’imposta per gli investimenti
Le agevolazioni di cui beneficiano le imprese già insediate o che si insedieranno nelle ZES istituite dall’art. 4 del Decreto-Legge n° 91 del 2017 sono previste dall’art. 5 dello stesso decreto e nei commi da 173 a 176 della Legge n° 178 del 2020 (Legge di bilancio per il 2021) che esamineremo nell’ultimo paragrafo.
Partiamo dalle prime.
Il comma 2° dell’art. 5 del DL 91/2018 ha esteso il credito di imposta per gli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno, previsto dai commi da 98 a 107 dell’art. 1° della Legge n° 208 del 2015 (Legge di bilancio per il 2016) agli investimenti effettuati dalle imprese nelle ZES nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di Euro, calcolati sul costo complessivo dei beni strumentali nuovi acquisiti entro il 31 Dicembre 2022.
Il 3° e il 4° comma dello stesso articolo prevedono che le imprese beneficiarie del credito di imposta devono mantenere le loro attività nell’area della ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione, pena la revoca e la restituzione del credito di imposta di cui hanno usufruito.
Inoltre, il credito di imposta non può essere richiesto da imprese che siano in stato di liquidazione o di scioglimento o sottoposte a procedura concorsuale[1] ed è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014.
Per il resto la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES è la stessa di quello per gli investimenti nel Mezzogiorno (commi da 98 a 107 dell’art. 1° della Legge 208/2015).
Nelle ZES possono essere incluse, oltre ad aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e interporti, anche le aree industriali principali (vale a dire quelle gestite dai Consorzi ASI o le aree PIP più vaste) che si trovano nelle province del territorio a cui la zona si riferisce, cioè quello di una o due regioni.
Ciò delimita notevolmente il territorio in cui sono ubicate le imprese che possono beneficiare del credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES che non si estende a tutta la regione o le due regioni a cui la zona si riferisce, ma solo ad una porzione molto piccola di esse (anche se nell’area ZES è ubicato un consistente numero di imprese).[2]
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